Affitti, contributi fino a dicembre

22 Aprile 2021

L’Agenzia delle entrate risponde ai cittadini e chiarisce i dubbi su chi ne ha diritto

L’AQUILA. Sarà possibile usufruire del bonus affitto per tutto il 2021 anche per i canoni pagati in ritardo, nel rispetto dei requisiti richiesti. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate. Le nuove indicazioni sono contenute nella risposta all’interpello numero 263 del 19 aprile 2021, che si sofferma anche sulla possibilità di optare per la cessione del credito, in tutto o in parte, al proprietario dell’immobile. A presentare l’istanza è stato un titolare di partita Iva attivata nel 2019 che, a causa dei provvedimenti emanati per il contenimento dell’emergenza Covid-19, ha dovuto sospendere la propria attività.
La richiesta di chiarimenti riguarda la possibilità di accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione commerciale, il bonus affitto per le partite Iva del 60 per cento, in caso di pagamento in ritardo avvenuto nel corso del 2021. L’Agenzia delle entrate, nella risposta, ha confermato la possibilità di beneficiare del credito d’imposta sugli affitti sia in caso di pagamento in anticipo che in caso di versamento in ritardo, a patto che le somme versate siano relative a mesi coperti dall’agevolazione in esame. Secondo quanto previsto dal decreto Rilancio e, successivamente, dal decreto Agosto, il credito d’imposta sugli affitti è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
Il decreto Ristori ha esteso il bonus affitti ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, in favore delle partite Iva maggiormente colpite dalle restrizioni. Per le strutture turistico ricettive, l’agevolazione è stata prima estesa fino a dicembre 2020 e, successivamente, fino al mese di aprile 2021 dalla legge di Bilancio. In ogni caso, ai fini dell’accesso al credito d’imposta, pari al 60 per cento e al 30 per cento in caso di affitto d’azienda, è necessario aver registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50% nel mese in cui s’ intende beneficiare dell’agevolazione, rispetto allo stesso mese del 2019. Il requisito della riduzione non è necessario per le attività avviate nel 2019 e per le partite Iva con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020. Per l’accesso all’agevolazione prevista dal decreto Rilancio, è inoltre necessario non superare il limite di 5 milioni di ricavi, vincolo che viene meno per il nuovo trimestre di agevolazione previsto dal decreto Ristori.
Nel rispetto dei requisiti previsti, si può accedere al bonus anche nel corso del 2021, sempre però in caso di pagamento in ritardo di canoni relativi a mesi di vigenza dell’agevolazione. (m.p.)