Aiuti alla pesca, Regione bocciata

16 Gennaio 2016

Il Tar accoglie il ricorso di tre armatori: indennizzi dovuti a prescindere dai danni subiti

PESCARA. Accolto dal Tar il ricorso di tre armatori della Marineria pescarese contro la Regione Abruzzo, che dovrà ricalcolare gli importi pagati alle imprese della piccola pesca che, tra il 9 luglio del 2012 e il 31 maggio dell'anno successivo, avevano dovuto sospendere le attività per l’impraticabilità del porto canale insabbiato e in attesa di dragaggi. Tutto da rifare, secondo i giudici amministrativi di primo grado. Le tre società Riviera sas di Alfonso Terra & C.; l'imprenditore indipendente Francesco Scordella e la Marlin sas, di Antonio Cicchella & C., hanno infatti ottenuto ragione e, in attesa di eventuali ricorsi al Consiglio di stato, potranno sperare di vedere compensate le spettanze richieste per risarcire i danni dovuti al fermo forzato dell'attività di pesca.

I fatti. I ricorrenti contestano che gli aiuti economici disposti dalla Regione, il 15 ottobre del 2013, ai sensi di un Trattato dell'Unione Europea, a circa cinquanta natanti della marineria locale, per complessivi 2,5 milioni di euro, sono viziati da violazioni di legge perché l’amministrazione ha adottato un criterio di calcolo delle ripartizioni alle società modificato rispetto alle precedenti determinazioni concordate con la Commissione Europea. Contestano inoltre eccesso di potere, per illogicità del nuovo criterio adottato, e lamentano, all'esito della procedura, di non aver ottenuto gli indennizzi preventivati. Nel dettaglio, Riviera sas è stata completamente esclusa, pur aspettandosi di vedere attribuiti 136mila euro; la Marlin reclama di essere stata ammessa a un indennizzo di 1.577 euro, a fronte dei 31mila richiesti e, infine, l'impresa Scordella di vederne riconosciuti 28mila 152 invece dei 69mila sperati.

Il tutto, a detta dei ricorrenti, perché il metodo di calcolo adottato «è diverso da quello oggetto di iniziale notifica alla Commissione Europea».

In pratica, la Regione, quando ha deciso di erogare gli aiuti economici, ha preso a riferimento le «perdite subite» (desumibili dal fatturato di vendita del pescato) nel biennio 2012-2013, rispetto al fatturato medio triennale registrato tra il 2009 e il 2011. Criterio giudicato inidoneo, perché «non si vede da dove la Regione abbia tratto la prescrizione di quantificare le "perdite subite" attraverso una diversa formula da quella esaminata in sede di Unione Europea».

Il Tar ha insomma riconosciuto che il regime degli aiuti compensa l'arresto temporaneo delle attività di pesca, in conseguenza dei vincoli e delle limitazioni alla navigazione nel porto di Pescara, senza adottare metodi di ripartizione diversi da quelli notificati.

Ha così accolto il ricorso degli armatori, disposto l'annullamento degli atti impugnati e indicato la necessità che l'amministrazione regionale proceda a redistribuire l'aiuto sulla base dei criteri che risultano dall'atto approvato dalla Commissione Europea. I giudici amministrativi hanno inoltre condannato la Regione e pagare le spese di giudizio (tremila euro) oltre a rimborsare il contributo notificato e gli ulteriori accessori di legge.

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