Almeno 9 metri quadri per ogni ombrellone

Le indiscrezioni sul piano del Governo che non piacciono alle imprese In acqua corsie delimitate da galleggianti per monitorare gli ingressi
PESCARA. Filtrano le prime indiscrezioni sulle linee guida che il governo adotterà con specifiche norme igienico-sanitarie che i gestori di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate dovranno osservare. Ecco alcune anticipazioni.
PRENOTAZIONI. È previsto l’accesso contingentato negli stabilimenti, possibilmente con prenotazione on-line, eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire assembramenti in ingresso e uscita e con registrazione obbligatoria degli utenti, anche al fine di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI. Non si potrà andare in spiaggia liberamente. Vanno regolati accessi, spostamenti e posizionamenti, anche attraverso percorsi dedicati e disposizione delle attrezzature in modo da garantire, in ogni circostanza, il distanziamento sociale di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare nelle diverse dinamiche che connotano la fruizione della spiaggia, con particolare riguardo alle aree a più alta concentrazione, come la battigia. La fattibilità del rispetto di tale disposizione è correlata al mantenimento di un indice di affollamento delle aree destinare alla “vita di spiaggia”, nello specifico zona ombreggio e sole attrezzata con ombrelloni e lettini, al netto delle superfici occupate da percorsi e dall’area di battigia, esterna alle concessioni degli stabilimenti.
INDICE DI AFFOLLAMENTO. A tal fine dovrebbe essere stabilito per ciascuna spiaggia un indice di affollamento in termini di numero di bagnanti (ogni soggetto che accede alla spiaggia per fini ricreazionali) per superficie (ad esempio lo stabilimento balneare o l’area di spiaggia libera delimitata), assumendo una superficie media per persona di almeno 7-9 metri quadri a seconda della classificazione del rischio complessivo (molto basso, basso o moderato). La classificazione deve essere aggiornata secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 30 aprile scorso.
DISTANZIAMENTO. Altro obbligo, quello di mantenere le distanze. Deve essere previsto il distanziamento di almeno un metro tra la proiezione di un sistema di ombreggio e l’altro, almeno due metri tra i lettini e altrettanti tra le attrezzature di ombrelloni adiacenti.
Va prevista anche l’installazione di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro degli operatori che accolgono i bagnanti. Tra le indicazioni per l’ingresso in acqua, è prevista la realizzazione di corsie verticali rispetto alla spiaggia, delimitate da galleggianti, con un numero massimo di bagnanti per ogni corsia e il controllo costante degli ingressi e del mantenimento delle distanze minime di sicurezza, anche in mare.
STABILIMENTI. L’impresa titolare dello stabilimento balneare provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del Covid-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.
Tutti i dipendenti dell’azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
Il titolare dello stabilimento balneare può disporre, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della azienda, compresi i collaboratori occasionali, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo. Gli accessi allo stabilimento devono avvenire in modo ordinato, per prevenire assembramenti. (m.p.)
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