«Appalti Asl, non c’è prova di corruzione»

Il processo sulla gestione delle residenze psichiatriche, la difesa di Ciamponi chiede l’assoluzione
PESCARA. Manca l’anello di congiunzione tra la coop La Rondine e l’ex direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, per sostenere l’esistenza, a suo carico, del reato di corruzione per l’esercizio della funzione. È questo, in estrema sintesi, il concetto intorno al quale hanno discusso i due difensori di Ciamponi, gli avvocati Massimo Galasso e Gianfranco Iadecola, che hanno concluso le loro arringhe chiedendo al collegio l’assoluzione con formula piena per il loro assistito, al contrario di quanto nella precedente udienza aveva fatto la pubblica accusa (sostenuta dai pm Anna Benigni e Luca Sciarretta) che aveva chiesto per l’ex direttore generale la condanna a 3 anni di reclusione.
Il processo è all’unico imputato rimasto dopo i patteggiamenti di Domenico Mattucci e Luigia Dolce (i vertici della coop che si aggiudicò la gara da 11 milioni per la gestione delle residenze psichiatriche extra ospedaliere) e soprattutto dopo il suicidio in carcere del dirigente Asl, Sabatino Trotta, deceduto lo stesso giorno del suo arresto. «Non è stata valutata dalla pubblica accusa», afferma al collegio l’avvocato Iadecola, «l’inattendibilità della fonte primaria, Trotta, che dialoga con Mattucci e Dolce. Quella di Trotta è stata una vera e propria operazione truffaldina ai danni della coop: una storia sapientemente architettata, una serie di menzogne e raggiri per una narrazione strumentale per finalità proprie». Senza Trotta, definito un «millantatore», nessuno può provare, afferma in sostanza la difesa, l’eventuale responsabilità di Ciamponi, soprattutto in capo alla presunta tangente da 8mila euro che avrebbe intascato e che avrebbe fatto seguito alla firma che Ciamponi appose a definizione della gara di appalto incriminata. «Finisce tutto», sintetizza Iadecola, «nel momento in cui Dolce inserisce la busta con i soldi nella tasca della giacca di Trotta. Poi non si sa più nulla di quei soldi, se non congetture». Eppure, quel passaggio di denaro gli inquirenti lo avevano individuato in un momento preciso: quando Trotta stava accompagnando Ciamponi dal concessionario (seguito dagli investigatori) per acquistare la Fiat 500 per il figlio dell’imputato, avendo appena ricevuto i soldi da Mattucci. «Più che arrestare qualcuno in flagranza di reato», incalza l’avvocato Galasso, «non si può. Ma non andò così perché la procura decise di non intervenire per non pregiudicare l’inchiesta (era già stata depositata richiesta di misura cautelare per gli altri indagati, ndr)». «Quanto alla famosa auto», aggiunge Galasso, «stiamo parlando del nulla. Pagata da Ciamponi con un regolare assegno di 2.400 euro, fatturata e con una deposizione del concessionario Sborgia che è la prova del contrario delle accuse e quindi della corruzione». Ma soprattutto, dal punto di vista tecnico, il problema, per le difese, sta nel fatto che le dichiarazioni di Dolce e Mattucci, sulle quali ha molto insistito l’accusa, «non possono essere considerate», afferma Galasso, «come presupposto di una condanna perché Dolce e Mattucci si abbeverano alla stessa fonte (Trotta, ndr) e non c'è nessuna altra autonomia genetica della chiamata in correità dei due, per cui non possono essere poste a fondamento di una sentenza di condanna». In sostanza, per la difesa manca ogni riscontro alla tesi accusatoria. I due legali hanno poi sottolineato la personalità «esuberante e invadente di Trotta, incline a resocontazioni», conclude Iadecola, «non rispondenti alla verità. E quindi, in realtà, in questa prospettiva anche a carico di Ciamponi egli ha prospettato, ai suoi due interlocutori, Mattucci e Dolce della coop ai quali rivolgeva ripetutamente richieste di soldi, circostanze non rispondenti al vero». Processo aggiornato al 20 giugno prossimo per repliche tecniche e per la lettura del dispositivo di sentenza.

