Assegno per coniugi separati: le regole

Entrambi possono presentare domanda e non è richiesta la convivenza con il figlio
L’assegno unico, in vigore dal 1° marzo scorso, ha sostituito una serie di agevolazioni legate alla genitorialità e consiste in una misura di sostegno economico con un importo base di 50 euro per ogni figlio, che può arrivare a 175 euro in presenta di un Isee inferiore a 15.000 euro e cresce anche in base a una serie di maggiorazioni previste. Il beneficio spetta ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni del figlio, se lo stesso frequenta un corso di formazione, professionale o universitario. In caso di figli con disabilità a carico, l'assegno viene erogato sempre, a prescindere dall’età. La domanda per ottenere il beneficio può essere presentata da uno dei due genitori, da un tutore, o anche dal figlio se maggiorenne. La richiesta viene presentata una volta sola e copre 12 mesi, da marzo a febbraio. Con la circolare numero 23 del 2022 l'Istituto nazionale di previdenza ha emanato le istruzioni sulle regole che si applicano in caso di separazione o divorzio dei genitori: possono agire entrambi per la presentazione della domanda in quanto, per accedere al contributo economico, non è richiesta la convivenza con il figlio. Ma, in fase di compilazione dell’istanza, è necessario spuntare l’opzione "i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi".
Per quanto riguarda l’Isee, utile ma non necessario ai fini del calcolo dell’assegno unico, si deve far riferimento a quello del nucleo in cui sono inseriti i figli che danno diritto alla prestazione, "a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare, ad esempio, genitori separati o divorziati", specifica l'Inps. In questi casi, inoltre, non si applica l’Isee minorenni. Chi richiede l’assegno unico e non presenta l’Indicatore della situazione economica equivalente riceve l’importo minimo di 50 euro per ogni figlio, come accade nel caso di nuclei familiari con Isee pari o superiore a 40.000 euro.
In linea generale, se si è in presenza di separazione o divorzio, l’importo dell’assegno unico viene diviso in parti uguali tra i genitori e, se ci sono specifici accordi, possono essere comunicate all’Inps diverse modalità di pagamento. La scelta viene effettuata sempre in fase di domanda, con possibilità di una successiva modifica.
Tre le opzioni: in accordo con l’altro genitore l’intero importo dell’assegno può essere corrisposto al richiedente, l’importo dell’assegno può essere corrisposto al 50 per cento tra i due genitori e chi lo richiede può dichiarare di essere stato autorizzato a indicare le modalità di pagamento per entrambi. Infine, in assenza di accordo, può essere erogato per il 50% a chi lo richiede.
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