Banche e fusione, i crediti vanno dimostrati

9 Novembre 2023

È la tesi del giudice che ha dato ragione a un imprenditore: non deve restituire niente al nuovo istituto

PESCARA. È destinata a creare un precedente giurisprudenziale, la sentenza con la quale il giudice ha revocato un decreto ingiuntivo di 90 mila euro che una società di recupero crediti aveva fatto notificare a un cliente, dopo aver acquistato in blocco dei crediti che provenivano da un istituto locale poi inglobato da un’altra banca.
Il concetto si può sintetizzare così: il mero fatto della pubblicazione della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria. Tutto bene, solo che questa avventura giudiziaria è costata molto cara al piccolo imprenditore che gestiva un'attività ricreativa in un piccolo centro della provincia di Pescara, che si oppose a quel decreto ingiuntivo. Ma anche se dopo due anni ha avuto ragione e si è visto revocare dal tribunale quel decreto, nel frattempo la sua attività è andata in malora.
Resta però in piedi un principio importante, messo in luce dall’avvocato Emanuele Argento nella causa in questione. La banca originaria (che aveva sede legale a Lanciano e per questo la sentenza è del tribunale di Lanciano) aveva concesso al cliente pescarese un mutuo per la sua attività, ma poi due ratei dello stesso non vennero pagati e quindi la banca inserì la pratica nell’elenco di quelle in sofferenza. Quando ci fu la fusione di questa banca con un’altra più grande di fuori regione, anche i crediti passarono alla nuova proprietà che, per sanare i bilanci e soprattutto per levarsi di torno quella zavorra di crediti non pagati, cedette in blocco tutte le sofferenze a una società che fa questo mestiere: acquista a prezzi stracciati i crediti e cerca di recuperare dai clienti.
Ma la giudice Maria Rosaria Boncompagni è stata chiara nella sua sentenza, quando ha affermato che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell'elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l'avvenuta cessione e dunque, la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società cessionaria. Ma il problema, evidenziato e sottolineato dall’avvocato Argento nella sua memoria, è che la società che rilevò i crediti ha prodotto in tribunale soltanto la Gazzetta ufficiale con l'avviso della fusione.
«Detta produzione», scrive il giudice, «si reputa inidonea a comprovare l'avvenuta cessione con riguardo al credito vantato nei confronti della opponente, mancando sia la produzione del contratto di cessione sia una elencazione dei crediti ceduti, nonché la dimostrazione dell'avvenuta classificazione “a sofferenza” della parte debitrice». Causa persa, quindi, per la società di recupero crediti, condannata al pagamento delle spese.