Barriere architettoniche: gli sconti per abbatterle

Da quest’anno la scadenza per gli sgravi fiscali sui lavori è prorogata al 2025 Gli aiuti valgono il 75% della spesa: nessun alibi per chi non elimina gli ostacoli
PESCARA. Lo strumento fiscale per rendere gli immobili pubblici e privati accessibili a tutti c’è.
La denuncia lanciata ieri dalle pagine del Centro dall’avvocatessa di Chieti, Antonella Bosco, ex consigliera regionale e da sempre paladina dei diritti negati, costretta dal 1971 a vivere su una carrozzella, ci porta oggi a scrivere che il Bonus barriere architettoniche da quest’anno è triplicato. Nessun alibi è più accettabile.
DA UNO A TRE
La detrazione al 75% sulla rimozione degli ostacoli che impediscono l’accesso agli immobili, introdotta dalla scorsa manovra unicamente per il 2022, potrà essere applicata anche per gli anni 2023, 2024 e 2025. Quindi, chi nel 2022 ha sostenuto spese per interventi di questo tipo, inizierà a detrarli nella dichiarazione di quest’anno; per chi la sosterrà nel 2023, 24 o 25, il bonus scatterà materialmente con le rispettive dichiarazioni presentate nel 2024, 25 e 26.
L’impostazione è la stessa dei bonus classici che già conosciamo, ad esempio il 50 o 65 per cento sulle opere di ristrutturazione o risparmio energetico: vale a dire una detrazione che non si esaurisce tutta e subito, ma viene dilazionata lungo un arco di più anni.
Nel caso però dei Bonus 50/65%, si tratta di una decade, mentre per il 75% sulla rimozione delle barriere architettoniche il legislatore ne ha previsti la metà, quindi una durata di cinque anni, lungo i quali la detrazione verrà suddivisa in altrettante rate di pari importo.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Rientrano nel campo soggettivo di applicazione del Bonus barriere architettoniche le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.
PER QUALI INTERVENTI
Il Bonus, come si diceva, è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori. E spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Pertanto, non danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
È possibile fruire del Bonus anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Inoltre, ricorda l’Agenzia delle Entrate, dal primo gennaio di quest’anno, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio. (l.c.)
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