Bocciato al Tar un ricorso della ditta Di Marzio

29 Ottobre 2014

ROSCIANO. Il progetto di attività estrattiva volto alla messa in sicurezza di un'area a rischio idrogeologico ed eliminazione del pericolo di frana in località Casale, presentato dalla società Rocco...

ROSCIANO. Il progetto di attività estrattiva volto alla messa in sicurezza di un'area a rischio idrogeologico ed eliminazione del pericolo di frana in località Casale, presentato dalla società Rocco & Domenico Di Marzio srl, non si concretizzerà. Le opere non saranno realizzate.

Il Tar Abruzzo infatti, presidente estensore il giudice Michele Eliantonio e consiglieri i colleghi Dino Nazzaro e Massimiliano, ha respinto il ricorso presentato dalla società contro la Regione Abruzzo e nei confronti del ministero per i Beni e le attività culturali, (Soprintendenza Bbaa) che aveva espresso parere negativo sull'intervento.

Nel procedimento, la ditta è stata rappresentata dagli avvocati Andrea Luccitti e Giancarlo Tittaferrante, mentre la parte resistente, la soprintendenza, dall'avvocato distrettuale dello Stato Massimo Lucci.

La società Di Marzio aveva presentato il progetto allo sportello regionale ambientale, lo scorso novembre, inviandolo per il parere di competenza alla direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia, al fine del rilascio di autorizzazione di valutazione di impatto ambientale (Via) e del nulla osta dei Beni ambientali. Nel gennaio 2014, la soprintendenza aveva risposto con un avviso preventivo e motivato di parere negativo invitando la società Di Marzio a presentare le controdeduzioni. Lavoro affidato ai geologi Eustachio Pietromartire e Enrico Miccadei, quest'ultimo docente all'università d'Annunzio. I due professionisti hanno motivato la validità del progetto rilevando «che, oltre all’escavazione di materiali litoidi», proponeva la «messa in sicurezza del versante» e «il recupero della piena funzionalità e sicurezza dell’area d’intervento, che l’area non è sottoposta ad alcun vincolo specifico e, comunque, non presenta apprezzabili particolarità paesaggistiche che, al contrario, la soprintendenza e la Regione esaltavano facendo rilevare la presenza di forme calanchive, di macchia boschiva, di bellezza naturale, di corsi d'acqua e di vicinanza a siti archeologici.

La decisione del collegio giudicante ha tenuto conto che «le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono espressione paradigmatica della discrezionalità della pubblica amministrazione, che è ampia nell’àmbito della valutazione di Via, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma coinvolge l'apprezzamento degli interessi pubblici e privati».

Walter Teti

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