Bollo auto e ricevuta persa: che fare

14 Novembre 2021

Il pagamento si può dimostrare anche da casa tramite il sito internet dell’Aci

PESCARA. La Regione ha annunciato nei giorni scorsi l’arrivo di 309mila accertamenti nelle case degli automobilisti che non hanno pagato il bollo auto nel 2018, mentre entro la metà del 2022 arriveranno le cartelle dell’Agenzia delle Entrate per i mancati pagamenti del 2017. Chi riceverà gli avvisi ma ritiene di aver pagato, può contestare gli accertamenti in maniera telematica con l’uso dell’identità virtuale Spid. Ma avrà comunque bisogno della ricevuta del pagamento effettuato.
Se si smarrisce la ricevuta, però, si può dimostrare in diversi modi che il bollo auto è stato pagato. La prima cosa da fare è in ogni caso andare sul sito web dell’Aci (online.aci.it) per verificare eventuali pendenze.
C’è un apposito sevizio: per poter verificare il pagamento della tassa automobilistica e per effettuarlo nel caso non sia stato ancora stato fatto, è necessario accedere alla sezione “Calcolo del bollo auto”, dove sarà necessario compilare i campi relativi ai dati del veicolo, regione di residenza e informazioni su intestatario e tipo di pagamento. Compilando tutti i campi e cliccando sul pulsante per la verifica il sito mostrerà l’importo del bollo auto da pagare oppure verrà indicato che il bollo è stato già pagato dal sistema online dell’Aci. L’alternativa è quella di recarsi di persona presso gli uffici della Regione o meglio presso le agenzie automobilistiche presenti nel proprio Comune. Anche gli stessi uffici Aci possono dare risconto in merito.
Se si è pagata la tassa automobilistica con la carta di credito o il bancomat sarà invece sufficiente scaricare l’estratto conto della carta nel quale sarà evidenziato l’importo versato pari al bollo dovuto in base alle risultanza del terminale Aci. È poi importante capire se il pagamento del bollo auto arretrato può davvero essere richiesto dalla Regione. La tassa si prescrive infatti trascorsi tre anni (a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere pagato) se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione da parte della Regione stessa, come un’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o altre misure cautelari ed esecutive. (u.c.)