Bonus bici, ma non a tutti

Vale fino a 750 euro ed è anche per monopattini e abbonamenti ai mezzi pubblici
Il bonus mobilità 2021 è ancora valido e permette di ottenere un credito d’imposta fino a 750 euro. Ma non è per tutti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre scorso, il decreto del Mef per la definizione delle modalità per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, bici, muscolari o elettriche, abbonamenti per il trasporto pubblico, nonché per servizi di mobilità elettrica in condivisione, è però una misura retroattiva. Utile e valida per migliaia di cittadini che sono rimasti esclusi dal bonus mobilità 2020, ma che, nel corso dello scorso anno, hanno comunque effettuato un acquisto per munirsi di un mezzo a basse emissioni di CO2.
Chi ha acquistato, in un determinato periodo, bici, monopattini, abbonamenti ai trasporti pubblici o servizi di sharing, potrà quindi beneficiare del bonus. Ma per farlo, oltre all’acquisto effettuato, c’è un’ulteriore condizione: la rottamazione di un vecchio veicolo. Il bonus spetta infatti a coloro che, nel periodo compreso tra agosto e il 31 dicembre 2020, abbiano rottamato un veicolo di categoria M1 (veicoli progettati per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e, contestualmente, abbiano acquistato un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.
CHI PUÒ AVERLO
Quindi, è bene ribadirlo, non si può beneficiare del bonus per i nuovi acquisiti ancora da effettuare.
La finestra temporale si limita infatti al 2020: si tratta di un’opportunità limitata a coloro che hanno già effettuato l’acquisto e, allo stesso tempo, abbiano proceduto con la rottamazione di un vecchio veicolo. Il veicolo rottamato deve inoltre essere intestato, da almeno un anno, all’intestatario del nuovo veicolo a basse emissioni o, in alternativa, a un suo familiare convivente. Il credito d’imposta va poi utilizzato entro 3 anni a partire dal 2020, quindi entro il 2023.
I CONTROLLI
L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo. Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
NUOVe norme SULLE LUCI
Il nuovo Codice della strada, in vigore dal 10 novembre 2021, oltre alle novità riguardanti i monopattini elettrici, prevede anche alcune novità riguardanti le luci sulle biciclette. La bicicletta è definita come veicolo e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione. Le luci da montare sulla bici per rendersi visibili al buio (articolo 68 del Codice della strada) devono essere sempre presenti e visibili. Tuttavia, finora erano obbligatori solo in caso di circolazione da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del sorgere del Sole (e anche di giorno nelle gallerie e in caso di scarsa visibilità). Quindi, a chi circola solo di giorno non basterà più montare solo il campanellino.

