Bonus casa, nuove regole Subito gli sconti sui lavori

26 Agosto 2019

Cedibili le detrazioni per riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico Il contribuente può passarle all’impresa che in cambio gli farà spendere di meno

PESCARA. Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico: il contribuente ora può optare, al posto dell’utilizzo delle stesse, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori. È questa la nuova regola che viene spiegata ai lettori del Centro dell’associazione dei consumatori Aduc.
MOLTO RECENTE. Le modalità di applicazione di questa novità sono state fissate dall’Agenzia delle entrate con un provvedimento del 31 luglio scorso che attua la norma che ha messo in pratica il principio inserito nel decreto crescita di aprile. Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento.
COME FARE. Per esercitare l’opzione il contribuente deve richiedere lo sconto al fornitore, che lo praticherà nella sua fattura senza che questo influisca sull’Iva dovuta. In pratica deve essere specificato in fattura, con riferimento alla legge, ma non va a diminuire l’imponibile Iva. Il fornitore poi recupera lo “sconto” praticato come credito di imposta in cinque quote annuali o cede lo stesso a propri fornitori.
L’opzione poi va comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, per via telematica, consegnando un apposito modulo presso un suo ufficio o inviando lo stesso via pec. Il modulo è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate. Per quanto riguarda la cessione del credito a terzi, ecco casi, tempi e modi.
CASO A) Cessione di crediti da detrazioni fiscali relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici: sono inclusi gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali compresi quelli che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25%, con percentuali di detrazione rispettivamente del 75 e del 70%.
In questi casi esiste la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1/1/2017 al 31/12/2021 in favore di fornitori che abbiano eseguito gli interventi o di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.
CASO B) Cessione di crediti da detrazioni fiscali relative ad interventi di riqualificazione energetica eseguiti su singole unità immobiliari: i soggetti interessati possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1/1/2018 al 31/12/2019 a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
CASO C) Cessione di crediti da detrazioni fiscali relative ad interventi di ristrutturazione edilizia con conseguimento di risparmi energetici: in questo caso sono incluse la detrazione del 50% relativa al conseguimento del risparmio energetico e la detrazione per l’acquisto di case antisismiche.
Si ricorda che la prima riguarda tutti gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Il relativo credito è cedibile in favore dei fornitori, anche indiretti, di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e sevizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. È esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari, e quella alle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda infine l’acquisto di case antisismiche, è applicata nella misura del 75 o dell’85% del prezzo dell’unità immobiliare nei casi di acquisto di immobili ubicati nei Comuni a rischio sismico dopo interventi di totale demolizione e ricostruzione (sismabonus acquisti). Il relativo credito è cedibile a chi ha effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. Anche in questo caso è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. (c.s.)