Bonus per i lavoratori: cominciati i pagamenti

9 Aprile 2021

Sostegni una tantum di 2400 euro per chi ha cessato o ridotto l’attività: tra i beneficiari anche chi opera nello spettacolo o fa vendite a domicilio

L’AQUILA. Al via da ieri il pagamento dei bonus agli stagionali. Una nuova indennità “una tantum” da 2.400 euro, prevista nel decreto Sostegni, rivolta ai lavoratori impiegati in attività stagionali che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro a causa della pandemia. Chi ha già ricevuto l’assegno di 1.000 euro, collegato al decreto Ristori, riceverà in automatico il nuovo pagamento. I lavoratori che, invece, non hanno beneficiato dell’aiuto economico negli scorsi mesi, dovranno presentare domanda all’Inps, in via telematica, entro il 30 aprile 2021 e avranno l’accredito entro maggio.
CHI NE HA DIRITTO. Il decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità di importo pari a 2.400 euro ampliando la platea dei beneficiari rispetto al passato e includendo anche i lavoratori somministrati, in settori diversi dal turismo. È stato, inoltre, alzato il tetto massimo di reddito annuo dei lavoratori dello spettacolo che è passato da 50mila a 75mila euro.
Possono beneficiare dell’indennità: i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, compresi i lavoratori in somministrazione che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che non siano percettori di Naspi, di pensione o di altro reddito e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti ad altri settori, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; i lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto; i lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nel 2019 non superiore a 5.000 euro.
TURISMO E SPETTACOLO. Tra le categorie che hanno diritto al bonus anche i lavoratori a tempo determinato del settore turismo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto e un reddito, al 2019, non superiore a 35.000 euro e quelli dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Infine, i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito al 2019 non superiore a 35.000 euro.
COME FARE DOMANDA. I lavoratori che avevano già percepito l’indennità prevista dal decreto legge 28 ottobre 2020 non devono presentare una nuova domanda per ottenere i 2.400 euro inseriti nel decreto Sostegno, che saranno erogati automaticamente dall’Inps ai beneficiari. Chi, invece, ne usufruisce per la prima volta, potrà inviare istanza di richiesta del bonus in via telematica, tramite i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per i Patronati sul sito internet dell’Inps, entro il 30 aprile prossimo. L’accredito, in questo caso, arriverà entro metà maggio. Il bonus stagionali non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.