Bonus vacanze valido fino al 31 dicembre

12 Luglio 2021

È riservato a famiglie con reddito Isee sotto i 40mila euro

PESCARA. Bonus vacanze per l'estate e l'autunno 2021, ma con riserva. Il decreto Rilancio emanato durante l’emergenza sanitaria ha istituito il "tax credit vacanze", ma non per tutti. Possono sfruttare l'agevolazione per le vacanze solo le famiglie con Isee non superiore a 40mila euro che abbiano già fatto domanda entro il 31 dicembre 2020.
DOVE UTILIZZARLO. Il bonus vacanza può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2021 per il pagamento di servizi offerti, solo in Italia, da imprese turistico ricettive, agriturismi, bed & breakfast, agenzie di viaggi e tour operator. Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre prossimo, chi ha fatto domanda oltre tale data non potrà beneficiarne.
QUANTO SPETTA. Le cifre sono variabili: 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone, 300 euro per le famiglie composte da 2 persone e 150 euro per quelli composti da 1 sola persona. Il bonus può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzarlo per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto. Deve essere speso in un’unica soluzione e in un’unica struttura turistica o un’unica agenzia viaggi o tour operator. Non è ammessa la cessione a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro.
COME PAGARE. Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR Code. Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce i dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, In questo modo, viene verificato in tempo reale lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. La persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.
SCONTO O DETRAZIONE. Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del nucleo familiare, può usarlo come sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021, in una struttura situata in Italia che aderisce all’iniziativa o come detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus . L’80% del bonus viene erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio e il restante 20% come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, la ricevuta fiscale emessa dal fornitore, può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi. Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato, poi, dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. (m.p.)