Cartelle “pazze”, come difendersi

15 Febbraio 2017

La prescrizione scatta solo senza nuovi avvisi di pagamento

FRANCAVILLA AL MARE. «Cartella esattoriale e relativa ingiunzione di pagamento hanno un termine di prescrizione quinquennale e devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il tributo si riferisce». Così Giancarlo Grossi, presidente dell'ordine dei commercialisti di Pescara, chiarisce il caso delle cartelle Soget risalenti a venti anni fa ricevute la settimana scorsa da una residente di Francavilla. «Prima di poter decretare la sicura prescrizione» aggiunge Grossi, «occorre verificare le vicende degli ultimi venti anni, visto che entro l'originario termine quinquennale potrebbe essere stata notificata una regolare cartella con l'odierna pretesa. La notifica, a tutti gli effetti legittima, avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione».

Stesso pensiero quello di Carlo Cappellutti, consigliere dell'ordine professionale: «Il debitore deve verificare la data dell'ultima notifica, perché la prescrizione s’interrompe ogni volta che il contribuente riceva un nuovo avviso di pagamento, posto che sullo stesso avviso siano regolarmente annotati l’ammontare dovuto e la causale. Se la signora, negli ultimi 5 anni, non avesse ricevuto alcuna notifica, la pretesa sarebbe illegittima». Dunque, come conferma Grossi, «andrebbe verificato alla Soget, se sia mai stato notificato qualche atto interruttivo della prescrizione. In caso negativo, la cartella va dichiarata prescritta, quindi nulla e va sgravata. In caso di inerzia dell'ente impositore, l'ingiunzione dev'essere opposta, entro 60 giorni dalla notifica, mediante ricorso alla commissione tributaria provinciale. Se invece esistessero atti interruttivi della prescrizione, l'ingiunzione sarebbe corretta e rimarrebbe un'ultima strada da seguire entro il 31 maggio: quella della "rottamazione delle cartelle».

Loris Zamparelli

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