Cessione dei crediti edilizi? Una volta sola

Limitazione sui bonus nel decreto antifrodi del Sostegni-ter: nuove comunicazioni dal 7 febbraio
L’AQUILA. Il decreto Sostegni-ter inserisce una limitazione dell’utilizzo della cessione del credito d’imposta sui bonus edilizi: Superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. Il tax credit, infatti, sarà cedibile una sola volta dai beneficiari della detrazione e dai fornitori che ricevono il credito o praticano lo sconto in fattura e che, a loro volta, potranno cederlo una sola volta ad altri soggetti, senza ulteriori passaggi.
I crediti che al 7 febbraio risulteranno già ceduti potranno essere oggetto di cessione per un’ulteriore volta. I vincoli introdotti dal decreto Antifrodi (visto di conformità e asseverazione) sono confluiti nella legge di Bilancio 2022: in particolare, il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta mentre l’asseverazione attesta la congruità delle spese sostenute secondo i valori stabiliti per alcune categorie di beni.
Per quanto riguarda i controlli preventivi, l’Agenzia delle entrate può procedere con la sospensione fino a 30 giorni delle cessioni, se evidenzia rischi di frode. Decorsi i 30 giorni, l’amministrazione finanziaria procede con le verifiche e, se non riscontra irregolarità, la sospensione decadrà automaticamente.
Per il superbonus, il visto è sempre necessario, non solo per cessione del credito o sconto in fattura, ad esclusione dei casi in cui si utilizza come detrazione d’imposta nella dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d’imposta. La data spartiacque è quella del 7 febbraio prossimo, come si legge nel testo del decreto Sostegni-ter: «I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti». In pratica, il soggetto privato che matura la detrazione e la utilizza come credito, può cedere una sola volta il bonus (al fornitore, alla banca o ad un altro soggetto). Quando un fornitore riceve il credito lo potrà, a sua volta, cedere una volta soltanto alle banche o a terzi.
Dal 4 febbraio il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione credito o sconto in fattura sarà aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, anche in relazione alle spese sostenute nel 2022 per interventi che rientrano nel bonus facciate e nel superbonus. Per gli interventi di importo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera non serve il visto di conformità, mentre permane l’obbligo del visto per il bonus facciate e il superbonus. (m.p.)

