«Chi inquina paga»: Edison perde il ricorso al Consiglio di Stato

BUSSI. «La responsabilità della Montedison spa, ora Edison spa, del tutto coerente con il principio di derivazione europea “chi inquina paga”, è stata accertata dall'Amministrazione Provinciale di...
BUSSI. «La responsabilità della Montedison spa, ora Edison spa, del tutto coerente con il principio di derivazione europea “chi inquina paga”, è stata accertata dall'Amministrazione Provinciale di Pescara sulla base di un iter argomentativo decisamente plausibile, con motivazione puntuale ed articolata».
La sentenza del Consiglio di Stato che attribuisce alla Edison la responsabilità di agire nella bonifica delle aree altamente inquinate 2A e 2B a ridosso del centro abitato di Bussi, non lascia dubbi interpretativi e conferma in toto la sentenza emessa dal Tar di Pescara contro cui la Edison aveva proposto ricorso, impugnando il provvedimento emesso dalla Provincia. Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, membro della Commissione regionale d’inchiesta su Bussi, parla di «sentenza storica per l'Abruzzo e per quei territori che finalmente, dopo anni di attesa, possono sperare nel futuro». Una sentenza definita anche una pietra miliare perché individua in Edison il «soggetto inquinatore anche di queste aree, oltre che delle aree Tre Monti (su cui la giustizia penale aveva già deciso) e lo obbliga alle misure di sicurezza e alla bonifica». Blasioli aggiunge anche che adesso i 50 milioni di euro inizialmente stanziati per il terremoto dell’Aquila e destinati alla bonifica di quell’area, ora potranno essere utilizzati per «ripristinare anche altre zone dello stesso Sin». Il Consiglio di Stato ha smontato pezzo per pezzo il ricorso di Edison, sposando in toto le motivazioni della Provincia. I giudici romani si sono soffermati anche sulla cessione e sulla trasformazione di alcune società nate da Montedison.
«Nel caso di specie», scrivono, «la partecipazione totalitaria di Montedison (ora Edison) in Ausimont è tale da lasciar presumere un’influenza determinante della prima sulla seconda e, comunque, da un lato l’Amministrazione provinciale ha fornito diversi elementi indiziari in tal senso, dall’altro l’appellante si è limitata ad affermare, ma non ne ha fornito prova, l’effettiva autonomia decisionale della controllata Ausimont».
Un ragionamento che porta i giudici ad affermare che, «ricorrendo quantomeno una presunzione di influenza determinante della Montedison (ora Edison) sulle decisioni assunte da Ausimont, anche per l’illecito connesso all’inquinamento successivo al 1981, la responsabilità, in ragione dell'unità economica del gruppo, ricade sulla holding. Dall’applicazione del suddetto “principio sostanzialistico” alla materia ambientale, deriva una declinazione, solo parzialmente nuova, del principio “chi inquina paga”, ossia del principio secondo cui chi è autore di un fenomeno di inquinamento o di deterioramento dell'ambiente deve sostenere i costi necessari ad evitare o riparare l’inquinamento o il danno ambientale causato». E per essere ancora più chiari i giudici affermano che «il soggetto individuato come responsabile dell’inquinamento è e resta senz’altro tenuto a eseguire le attività di bonifica del sito, anche ove, in epoca successiva agli episodi di contaminazione, abbia ceduto a terzi la società o il ramo d’azienda». Unico punto rettificato rispetto alla sentenza di primo grado riguarda il fatto che «tali ordini» (il provvedimento della Provincia ndr) devono essere intesi come diffida motivata a provvedere, per cui gli stessi non sono dotati di immediata e diretta lesività, dovendo il loro contenuto costituire eventuale oggetto del procedimento di bonifica di competenza ministeriale».
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