Come interrompere i mutui se non si riesce più a pagare

7 Settembre 2023

Chi ha perso il lavoro o dimostra la crisi aziendale può fare richiesta entro settembre

L'AQUILA . Chi ha stipulato un mutuo per la prima casa, ma non riesce a pagarlo, fino al 30 settembre può chiedere la sospensione delle rate. In caso di difficoltà finanziarie, interviene il Fondo di solidarietà o Gasparrini: una misura potenziata durante il Covid, che si va ad aggiungere alle condizioni agevolate previste dal Fondo garanzia mutui prima casa per l’acquisto dell’abitazione principale. E che oggi, con l’aumento dei tassi, diventa vitale.
Si può accedere al Fondo di solidarietà, che consente di bloccare temporaneamente le rate del mutuo, in caso di sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni, riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni, cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80% e calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Possono fare richiesta anche coloro che hanno, in passato, già beneficiato della sospensione del mutuo.
Per l’accesso al Fondo non è richiesto l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). La sospensione delle rate viene concessa in relazione al perdurare delle difficoltà finanziarie: 6 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni; 12 mesi se la sospensione del lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni e 18 mesi se la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
Per ottenere la sospensione del mutuo è sufficiente presentare domanda alla banca che lo ha concesso e che è tenuta a sospenderlo: va compilato e consegnato il modulo di richiesta sospensione, usando il modello reso disponibile da Consap, allegando carta d’identità o passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini extra Ue. In allegato, sarà necessario presentare un'apposita documentazione che attesti il momento di difficoltà economica, in base alla specifica situazione. In particolare, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; in caso di contratto a tempo indeterminato la lettera di licenziamento o le dimissioni da lavoro per giusta causa. Se il contratto è a tempo determinato, copia dello stesso contratto, delle eventuali proroghe e delle comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione, con attualità dello stato di disoccupazione, va presentata la copia del contratto insieme alle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
Per dimissioni giusta causa è necessaria la copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa e la copia della lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa. L'insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario, o di uno dei cointestatari del contratto del mutuo, va certificata dall’apposita commissione istituita Asl. In caso di sospensione dal lavoro per almeno trenta giorni può essere presentato, insieme alla richiesta di sospensione delle rate del mutuo, uno dei seguenti documenti: la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito, la copia della dichiarazione del datore di lavoro, che attesti la sospensione per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
Infine, in caso di riduzione dell’orario di lavoro per almeno trenta giorni basta presentare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, in alternativa la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o la dichiarazione del datore di lavoro, che certifica la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di riduzione dell’orario di lavoro. Per la richiesta di accesso al Fondo non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.