Concerti e viaggi annullati Ecco come riavere i soldi

Chi ha prenotato un evento cancellato dal Covid riceverà solo un buono valido per 18 mesi e non il rimborso del biglietto. I consumatori protestano e chiedono di modificare la legge
PESCARA. La battaglia tra voucher e rimborsi arriva in Parlamento. Il problema non riguarda solo concerti e spettacoli, ma anche vacanze pagate in anticipo e abbonamenti a piscine e palestre. Il decreto legge Rilancio, infatti, ora all’esame della Camera, nel caso di eventi culturali e spettacoli cancellati a causa della pandemia, prevede anziché il diritto al rimborso del biglietto quello a un voucher, ovvero un buono da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione per quello stesso evento o spettacolo, se esso viene riprogrammato in tempo, o per un altro. Le associazioni di categoria chiedono che il decreto Rilancio venga modificato in Parlamento, prevedendo che il voucher sia una scelta dello spettatore, il quale, se non lo vuole, dovrebbe avere diritto al rimborso del biglietto.
Alla Camera sono stati presentati diversi emendamenti per modificare la legge e dare ai consumatori il diritto di scegliere tra voucher sostitutivo del biglietto o dell’abbonamento e rimborso degli stessi. L’esame degli emendamenti entrerà nel vivo la prossima settimana. Poi toccherà all’Aula e quindi al Senato. Il decreto deve essere approvato entro il 18 luglio.
EVENTI E SPETTACOLI. Chi aveva prenotato un concerto poi annullato a causa del Covid, secondo il decreto Rilancio, riceverà solo un buono da spendere entro 18 mesi. Chi non è interessato ad altri concerti o, per qualsiasi motivo, non potrà partecipare ad altri eventi, avrà perso i soldi. Se l’evento non è stato cancellato ma semplicemente rinviato, il biglietto resta valido. Ma se il titolare quel giorno non può assistere allo spettacolo, potrà solo chiedere il voucher di pari importo per un altro evento, altrimenti perderà i soldi. L’associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori ha denunciato il caso alla commissione europea perché questi provvedimenti «sono in aperto contrasto col diritto europeo, che ha valore superiore al diritto italiano. In tutto il resto d’Europa, i biglietti per gli eventi saltati vengono rimborsati, solo l’Italia cerca di fare caso a parte violando le direttive europee in materia di clausole vessatorie e di pratiche commerciali sleali».
PALESTRE E PISCINE. Anche per gli impianti sportivi, in base ai decreti legge vigenti, i gestori possono decidere se rimborsare i clienti per il periodo di chiusura causa pandemia o, come avviene quasi sempre, offrire un voucher che copre quello stesso periodo e utilizzabile entro un anno.
Il problema si pone per quei clienti che hanno deciso di non andare più in quella palestra o per chi, per qualsiasi motivo, decide di non voler più andare in piscina e di praticare altri sport.
Le associazioni dei consumatori suggeriscono di chiedere il rimborso per il periodo di chiusura o per le restanti rate dell’abbonamento. E se il gestore non accetta, di inviare una raccomandata andata e ritorno o una pec di messa in mora, intimando la risoluzione del contratto. Se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta o si ha risposta negativa, spiega l’Aduc, occorrerà rivolgersi al giudice di pace.
I VIAGGI. Secondo il decreto legge Cura Italia, chi ha acquistato un viaggio o un soggiorno nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio e non è potuto partire a causa dell’emergenza coronavirus, otterrà, a discrezione del venditore (agenzia di viaggio, tour operator, ecc.), il rimborso di quanto speso oppure un voucher equivalente valido per un anno. Quasi sempre, però, gli operatori decidono per il voucher.
L’Antitrust ha segnalato che questa norma è in contrasto con le regole europee: è il consumatore che deve poter scegliere tra rimborso o voucher. La commissione europea aveva dato tempo agli Stati fino al 28 maggio per adeguare le misure prese alle norme comunitarie, che anche in questo caso attribuiscono all’acquirente e non al venditore il potere di decidere se risolvere la questione con il rimborso di quanto pagato o un voucher sostitutivo.
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