D’Alfonso assolto, nessuna prova Il giudice: completa estraneità

Per la Corte d’Appello dell’Aquila i documenti dell’accusa «sono incompatibili con i fatti contestati» Analoghe conclusioni per l’imprenditore Carlo Toto. Anche lui non si è avvalso della prescrizione
PESCARA. La Corte d’Appello dell’Aquila, nei motivi della sentenza di assoluzione per l’ex governatore, oggi senatore, Luciano D’Alfonso, non usa mezzi termini per sottolineare la completa estraneità dell’esponente politico nella vicenda della così detta mare-monti, l’inchiesta per la mancata realizzazione della strada statale 81 nell’area vestina. «Quanto a D’Alfonso», scrivono i giudici di secondo grado, «vi è a monte una evidente carenza nella stessa imputazione (al limite della nullità oggi non più rilevabile) che attribuisce al detto imputato un ruolo di concorrente morale quale mediatore, istigatore delle condotte criminose, e ciò nella posizione di Presidente della Provincia o esponente di spicco della politica abruzzese e referente del Pd in Abruzzo». È bene ricordare che in primo grado tutti gli imputati uscirono dal processo (che vive ancora soltanto per due società) per la prescrizione. Ma D’Alfonso (che era accusato di truffa e falso), così come l’imprenditore Carlo Toto ed altri, decise di non avvalersi della prescrizione ed affrontò il processo per ottenere l’assoluzione nel merito. «Il D’Alfonso», spiegano i giudici aquilani, «non ha mai rivestito ruoli di rappresentanza o tecnici nell’ambito dell’ente appaltante, per cui non vi è modo di comprendere come lo stesso possa aver agito con ruolo determinante di determinazione al reato nelle vesti sopra indicate, che nessun rapporto diretto di influenza o indirizzo possono di per sè avere nei confronti dei vertici nazionali dell’Anas». Come dire che D’Alfonso non doveva neppure entrare in quel procedimento sin dall’inizio, tanto che i giudici bacchettano anche il pm quando affermano che «sarebbe stato allora necessario specificare in quale specifica condotta si sia concretizzato il contributo criminoso dell’imputato». Nel capo di imputazione non è detto nulla a riguardo così come la contestata condotta illecita, secondo i giudici, «non emerge in alcun modo dalla prova disponibile».
«I documenti valorizzati dall’accusa», scrivono ancora i giudici, «sono privi di significato indiziante ed anche temporalmente incompatibili con i fatti contestati». Il riferimento è in particolare ad un fax che il direttore centrale dell’Anas, Minenna, inviò a D’Alfonso. «Anzi, il file riguarda una lettera con cui Minenna ringrazia il D’Alfonso per quanto fatto per la soluzione di un annoso problema che riguardava i lavori di Penne, con l’evidente riferimento ad una azione meritevole del politico».
Anche i testi sentiti nel processo d’appello, compreso l’ufficiale di pg della forestale che ha condotto le indagini, «non hanno in alcun modo coinvolto D’Alfonso riferendo di azioni a lui riconducibili. Si tratta quindi di un quadro probatorio privo di qualsiasi spunto a carico del D’Alfonso nei cui confronti si impone una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto». E ad analoghe conclusione i giudici della Corte d’Appello giungono per quanto riguarda l’imprenditore Carlo Toto, «per il quale risulta documentalmente la sua estraneità agli addebiti in quanto lo stesso, nell’anno 2000, nel quale è indetta ed eseguita la gara di appalto nella quale si architetta tutta l’azione criminosa, non rivestiva cariche societarie. Nulla lo indica come amministratore o coamministratore di fatto e nulla emerge a suo carico quale concorrente extraneus nei reati contestati». «Deve ritenersi», aggiungono infine i giudici aquilani, «che tale condizione di totale carenza della fondatezza dell’accusa emerga ictu oculi per le posizioni di D’Alfonso e di Carlo Toto».
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