ABRUZZO

Da oggi la nuova autocertificazione per uscire di casa nei giorni rossi 

Obbligatoria anche per andare a messa o per far visita ai parenti. Previste multe da 400 a mille euro. Sul Centro il modello da ritagliare e portare con sé. Come fare per riempirlo correttamente 

Da oggi torna l’autocertificazione per i giorni in fascia rossa durante i quali è obbligatorio rimanere in casa a meno che non sussistano motivi oggettivi legati al lavoro, alla salute oppure a uno stato di reale necessità. Il nuovo modello di autodichiarazione _ pubblicato sul Centro oggi in eicola _ ricalca quello predisposto in occasione del Dpcm del 3 dicembre scorso, salvo l'esclusione, nel testo, della Regione in cui ci si sta dirigendo essendo vietati, fino al 6 gennaio, gli spostamenti fuori regione.
Il documento, da portare con sé, è sempre obbligatorio nei giorni rossi, anche per andare a messa o far visita ai parenti, mentre non è necessario in fascia arancione, per i trasferimenti all’interno dello stesso comune e tra i piccoli comuni con meno di 5mila abitanti, nel raggio di 30 chilometri.
Per chi viola le disposizioni del Governo sono previste sanzioni dai 400 ai 1.000 euro. Ma entriamo meglio nel dettaglio.
L’AUTOCERTIFICAZIONE. Per spostarsi nei giorni in cui sono in vigore i nuovi divieti, bisogna munirsi dell'autodichiarazione, che può essere esibita al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine, ma anche compilata durante le verifiche delle pattuglie, proprio per motivare le regioni di salute, lavoro o necessità alla base del movimento. Se lo spostamento è legato a un’urgenza non va indicato il nominativo delle persona da cui ci si sta recando per motivi di privacy.
COME SI COMPILA. Nel modulo vanno indicati i dati anagrafici, la residenza e il domicilio, i motivi dell’uscita e l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento, oltre a quello di destinazione.
Il firmatario del modello deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da Covid-19 in vigore, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale, di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o provvedimenti amministrativi adottati dal presidente della Regione o dal sindaco e delle sanzioni previste.
QUANDO SERVE. L'autocertificazione è necessaria quando si deve uscire nei giorni in cui è vietato lo spostamento in base al calendario fissato dal decreto Spostamenti, al Dpcm del 3 dicembre e dal decreto Natale. Secondo le ultime novità introdotte dal decreto legge 18 dicembre 2020 non è necessaria l’autocertificazione nei giorni arancioni per gli spostamenti all’interno dello stesso comune e per gli spostamenti tra i piccoli comuni con meno di 5.000 mila abitanti, e nel raggio di 30 chilometri.
È, invece, obbligatoria per gli spostamenti fuori regione e nei comuni con più di 5.000 abitanti. Nelle date in rosso, serve l'autocertificazione per andare a far visita a parenti o amici, per andare alla messa di Natale e per uscire durante il coprifuoco, dalle 22 alle 5, e che il 1° gennaio è stato esteso fino alle 7.
ZONA ROSSA. In base a quanto previsto dal decreto Natale del 18 dicembre scorso, nei giorni prefestivi e festivi tra il 24 dicembre e 6 gennaio 2021, quindi il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e il 1°, il 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, è vietato ogni spostamento, dentro e fuori dal proprio comune, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Pertanto, come detto, per spostarsi serve l’autocertificazione.
Nei giorni festivi sono consentite le visite a parenti e amici, ma lo spostamento è limitato a due persone e una sola volta al giorno. Si possono portare con sé i minori di 14 anni, persone con disabilità o non autosufficienti. Anche in questo caso è necessaria l'autocertificazione. Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, orario entro il quale per uscire serve un valido motivo che giustifichi lo spostamento. Per chi viola i divieti previsti dal decreto legge sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.
ATTIVITÀ CHIUSE E APERTE. In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali al dettaglio, compresi i negozi e i centri estetici, fatta eccezione per i generali alimentari e di prima necessità.
Aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. I luoghi di culto possono restare aperti fino alle 22. Chiuse anche le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticceri. Consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, anche l'asporto. È possibile anche fare attività motoria e sportiva individuale ma solo vicino alla propria abitazione.
ZONA ARANCIONE. Diverso l'utilizzo dell'autocertificazione nei giorni arancioni, quando è consentito uscire dalla propria abitazione, ma c'è il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni di residenza. Per uscire dal comune è necessario essere muniti dell'autocertificazione, con la specifica dei motivi dello spostamento e della destinazione da raggiungere.
Per quanto riguarda i piccoli comuni, è consentito uscire dal territorio di domicilio o residenza solo se si tratta di centri con meno di cinquemila abitanti e per spostarsi al massimo di 30 chilometri, ma non si possono raggiungere i capoluoghi di provincia, anche se si trovano entro un raggio di 30 chilometri.
APERTI NEI GIORNI ARANCIONI. I negozi possono tenere le saracinesche alzate fino alle 21. Il Governo ha stabilito, invece, la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie.
Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22, quella d'asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Aperti gli autogrill e i servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti. (m.p.)