Debiti della Asl, ora scatta la prescrizione
Clinica privata chiede 200mila euro, ma secondo la Corte d’Appello quella somma non è dovuta
PESCARA . I giudici della Corte d’Appello dell’Aquila mettono fine a un lungo contenzioso tra una società, la Ihc 1908 srl, che aveva acquistato i crediti dal San Raffaele spa (già casa di cura Santa Lucia, contumace in appello) e la Asl 3: quest’ultima era stata chiamata in causa perché avrebbe dovuto pagare 200mila euro (oltre interessi) per delle prestazioni sanitarie rese a vario titolo dalla iniziale clinica Santa Lucia, tra il 2005 e il 2008. Un periodo lontano nel tempo, legato in qualche modo anche allo scandalo della sanità. Ebbene questa decisione dei giudici aquilani, che hanno accolto le motivazioni dell’avvocato Dante Angiolelli che assisteva la Asl pescarese, potrebbe essere la punta di un iceberg di analoghe e numerosissime pretese creditizie di quello stesso periodo, ora negate, con una chiara motivazione, dalla Corte d’Appello.
Il motivo è legato alla ormai decorsa prescrizione del credito che la parte ricorrente pensava di tenere ancora in vita con una serie di atti interruttivi notificati alla Asl. Ma il problema, evidenziato dal legale pescarese, riguarda proprio il rapporto esistente all’epoca dei fatti fra Asl, Regione Abruzzo e Fira, ente strumentale della Regione deputato ad eseguire i pagamenti ma mai tirato in ballo dal ricorrente. Non solo, ma facendo un passo indietro, i giudici aquilani evidenziano un altro aspetto essenziale: quella cessione di crediti non solo doveva essere notificata alla Regione e alla Asl, ma anche alla Fira perché doveva comunque essere accettata dalla Regione. Passaggio che non venne mai eseguito dalla cessionaria. Viene quindi in primo piano il difetto di legittimazione passiva della Asl che non era il soggetto che avrebbe dovuto liquidare le somme richieste dalla casa di cura. «Le ulteriori conseguenze», si legge nella sentenza d’appello, «derivanti dall’adesione a tale modello interpretativo riguardano il regime della prescrizione che deve ritenersi certamente maturata nei confronti di Fira in quanto il primo atto interruttivo coincide con la chiamata in causa (25 novembre 2019) quando cioè, anche volendo attenersi al prospetto allegato all’atto di citazione in appello, la prescrizione era già ampiamente maturata». E anche che «le argomentazioni svolte dall’appellante sull’ultrattività dell’accordo del 2005 non possono trovare accoglimento. La rinnovazione o comunque la proroga del contratto», scrivono i giudici, «non risulta prevista nel testo di ciascuno degli accordi prodotti e le stesse ragioni di controllo sulla spesa pubblica escludono che possa ammettersi una siffatta possibilità». Insomma, a salvare la Asl sono stati i rapporti, messi in evidenza dall’avvocato Angiolelli, fra gli enti interessati: Regione, Fira e Asl, i cui debiti potrebbero venire cancellati. La Corte d’Appello ha quindi rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese. (m.cir.)