«Don Vito, niente attenuanti: ecco come soggiogò il 15enne»

Il tribunale spiega la condanna del parroco: «Approfittò della sua figura spirituale»
PESCARA. «L'imputato non è meritevole delle circostanze attenuanti generiche per una serie di considerazioni: per la scelta non casuale della vittima che, presentando problematiche relazionali e di tipo psicologico (certamente a lui note per il ruolo anche di educatore svolto all'interno della comunità parrocchiale), era soggetto facilmente soggiogabile; per lo specifico ruolo rivestito quale padre spirituale nella parrocchia frequentata dal giovane; per l'intensità del dolo dimostrata attraverso la ripetizione degli abusi sessuali; per gli effetti della condotta dell'imputato sulla personalità della vittima; per la condotta assunta successivamente alla segnalazione del suo comportamento all'autorità ecclesiastica, volta a screditare il minore abusato e la sua attendibilità».
VITTIMA ATTENDIBILE. E' uno dei tanti passaggi interessanti dei motivi della condanna a tre anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale (più di quanto chiesto dalla pubblica accusa), oltre ad altre prescrizioni e al risarcimento dei danni, inflitta a don Vito Cantò, l'ex parroco della chiesa San Camillo De Lellis di Villa Raspa di Spoltore che, dall'ottobre 2011 a maggio 2012, avrebbe abusato di un suo chierichetto che all'epoca aveva 15 anni. Uno dei passaggi che sintetizza la decisione dei giudici del collegio presieduto da Maria Michela Di Fine che parlano di piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa anche all'esito del rigoroso esame della Cassazione in questo tipo di vicende.
I TESTIMONI. La sentenza affronta dunque tutti gli aspetti dell’inquietante vicenda giudiziaria, compresa la delicata questione sollevata dalla difesa del parroco, e cioè quella della improcedibilità nel giudizio per divieto del ne bis in idem, relativo alla condanna già precedentemente sentenziata dal tribunale ecclesiastico a carico di don Vito per lo stesso reato: eccezione ripetutamente presentata dalla difesa, ma ritenuta inammissibile anche dalla Cassazione.
Quanto alla violenza, i giudici ricostruiscono passo dopo passo tutta la vicenda, elencando le testimonianze delle amiche e degli amici della vittima che frequentavano la parrocchia e la casa di don Vito, della sorella che per prima ricevette le confidenze e le ammissioni sugli abusi e della stessa madre del ragazzo.
MATERIALE PORNOGRAFICO. E poi ancora evidenziando il sequestro «estremamente significativo di materiale pornografico di natura omossessuale», costituito da immagini fotografiche e video, recuperate dal consulente tecnico nel computer del parroco fra i file cancellati, oltre ai tanti sms che la giovane vittima aveva scambiato con le sue amiche, riferendo, anche nei dettagli, di quegli incontri avvenuti a casa dell'imputato, anche se a riguardo il collegio precisa che il giovane «non si era mai sentito in alcun modo costretto dal parroco a effettuare quelle pratiche sessuali, pur non essendo lucido e non avendo ben compreso quello che aveva accettato di fare».
FIGURA SPIRITUALE. E qui si innesca un altro interessante aspetto della sentenza che riguarda il ruolo di don Vito quale figura spirituale per la vittima e per la sua famiglia che si fidava ciecamente del parroco. «Il minore dunque non solo era sotto la guida spirituale del parroco», scrive il collegio, «ma era anche affidato alla sua custodia e vigilanza, non solo durante il tempo trascorso in chiesa, ma altresì allorquando si tratteneva, con il consenso della famiglia, nelle ore serali nell'abitazione del parroco». I giudici parlano di «anomale abitudini dell'imputato in occasione della presenza dei ragazzi nella sua abitazione», che trovano riscontro nelle testimonianze degli stessi ragazzi, alcuni dei quali avrebbero ricevuto le medesime attenzioni sessuali. E proprio loro riferiscono dei discorsi del parroco allusivi al sesso e all'omosessualità, «precisando che in occasioni di tali incontri si era formato un vero e proprio gruppo da loro denominato "banda del bicchiere", attribuendosi tutti un nomignolo e ricordando quello che si era attribuito il parroco di "bastardo da baciare"». Don Vito, infatti, li invitava a casa sua e offriva loro della birra, che per i giovani parrocchiani, tutti minorenni, rappresentava una trasgressione.
GLI ADESCAMENTI. «Il racconto dei ragazzi», scrivono ancora i giudici nella sentenza, «avvalora la ricostruzione dei fatti resa dalla parte offesa. Dimostrando identiche modalità di adescamento di ragazzi minorenni all'interno della parrocchia: scambio di messaggi via via più insistenti, inviti nel proprio appartamento, offerte di birra o sostanze alcoliche, conservazioni sulla sessualità e in particolare sulla normalità delle esperienze omosessuali, comportamenti induttivi quali andare a farsi la doccia con la porta del bagno dichiaratamente lasciata aperta per poi girare alcune volte per casa nudo, poi continuando nelle conversazioni vestito con il solo accappatoio, studiando le reazioni dei ragazzi e ponendosi in una condizione favorevole a un approccio sessuale».
IL BACIO. E a riguardo la sorella della vittima riferiva che «mio fratello mi ha raccontato che una sera, dopo la funzione religiosa, don Vito lo aveva invitato a salire nel suo appartamento e, mentre era completamente nudo subito dopo aver fatto la doccia, gli ha dato un bacio sulla guancia. Ricordo che al riguardo mio fratello ha specificato che subito dopo il bacio non ha capito più nulla. In seguito vi erano stati altri incontri durante i quali don Vito lo aveva palpeggiato fino ad arrivare alla masturbazione e rapporti orali».
I CONTATTI. Poi, a maggio 2012, interviene la decisione del ragazzo di interrompere quel rapporto, con don Vito che inizia a contattarlo, inutilmente, con sms e messaggi su facebook. Ma solo a distanza di mesi il giovane riesce ad aprirsi, prima con un'amica e poi con la sorella. La consulenza psichiatrica evidenziò che il ragazzo presentava soltanto un quadro di personalità caratterizzato da difficoltà di natura affettiva, non direttamente riconducibili alla vicenda oggetto di processo». Quindi aveva la necessità di «confrontarsi con altri e di comprendere la propria identità sessuale».

