E da mercoledì scattano tre nuovi obblighi

Pioggia di dosi anti-Covid: sanità, scuola e forze dell’ordine, coinvolti migliaia di lavoratori abruzzesi
PESCARA. E da mercoledì 15 dicembre scatta la vaccinazione obbligatoria per chi lavora nelle scuole, nelle caserme, nelle carceri e nella sanità, a partire dai medici e gli infermieri fino agli operatori del soccorso a bordo delle ambulanze e a tutti coloro che svolgono mansioni all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private. Nello stesso giorno la terza dose diventerà obbligatoria per medici, infermieri, tecnici e farmacisti, ma anche operatori socio-sanitari e delle case di riposo, a cui il primo ciclo vaccinale era stato già imposto mesi fa. Oltre alla sospensione, i lavoratori che non rispetteranno l’obbligo rischieranno anche pesanti multe. Nel dettaglio, per il personale sanitario sono due le novità principali. La prima, come si diceva, è l’obbligo vaccinale anche della terza dose, ovviamente dopo cinque mesi dal completamento del primo ciclo. La seconda riguarda i controlli: non toccheranno più alle Aziende sanitarie locali, ma saranno gli Ordini professionali a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale.
L’obbligo vaccinale – compresa la terza dose – è esteso poi al personale scolastico, sia docente che amministrativo e ausiliario. In particolare a quello del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Ma anche al personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso, della polizia locale e dei penitenziari.
Ci rientrano quindi i militari dei vari corpi, i carabinieri, agenti di polizia, sia di Stato che penitenziaria e municipale, ma anche gli operatori e i volontari delle associazioni di pubblico soccorso. Inoltre l’obbligo viene esteso, anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza – quindi anche gli amministrativi – ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
Per ciò che riguarda le esenzioni, solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita. E per le sanzioni, invece, dopo l’accertamento della mancata vaccinazione, l’interessato è invitato a presentare entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il certificato che attesta l’esenzione o la possibilità di differire la somministrazione.
Decorsi i termini, se l’adempimento non è stato assolto, allora si determina l'immediata sospensione dall’attività lavorativa, che sarà senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma anche senza retribuzione né altro compenso. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito anche con la sanzione da 600 a 1.500 euro. (u.c.)

