E il bonus per i papà-sitter sale a 5 giorni

Aumenta il congedo obbligatorio per lavoratori dipendenti che assistono figli neonati (anche adottati)
PESCARA . Passano da 4 a 5 i giorni di congedo obbligatorio per i papà che lavorano.
È la novità contenuta nella legge di bilancio 2019, che ha prorogato il congedo obbligatorio in favore dei padri, purché lavoratori dipendenti, che potrà essere richiesto per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2019.
A darne notizia è l’Inp, che fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda per il congedo obbligatorio, di cui i papà possono usufruire entro i 5 mesi dalla nascita de figlio, o dall'ingresso in famiglia o in Italia del bambino.
Un diritto sul quale il datore di lavoro non può intervenire con valutazioni discrezionali, e che è aggiuntivo a quello della madre, nel senso che il papà potrà richiederlo anche la mamma ne ha già usufruito.
Ai cinque giorni di congedo obbligatorio si somma un giorno di congedo facoltativo,; in questo caso, però, il papà può usufruire solo in alternativa alla mamma.
Il papà dovrà comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo con un anticipo di almeno 15 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcola a partire dalla data presunta del parto.
Per tutti i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, come avviene anche per le donne, il papà avrà un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione.
Entrambe le tipologie di congedo, inoltre, possono essere richieste anche durante il periodo in cui si percepisce l’indennità di disoccupazione (Aspi e mini Aspi), nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e della cassa integrazione guadagni. In questo caso, l’assegno che si riceverà per il congedo familiare non potrà essere cumulato alle indennità di disoccupazione o cassa integrazione. Sia per il congedo obbligatorio, sia per quello facoltativo l’Inps riconosce gli assegni per il nucleo familiare (Anf).
Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di rinuncia a usufruire del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. Non è possibile, inoltre, frazionare le giornate di congedo a ore.
Nel caso di pagamento diretto da parte di Inps, la domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato, dove si aprono una serie di schermate attraverso le quali inserire tutte le informazioni richieste , e dal quale è anche possibile annullare la domanda o correggerla. Chi sceglie la modalità telematica deve essere in possesso del pin dispositivo, oppure dello Spid (il Sistema pubblico di identità digitale attraverso il quale gestire alcuni servizi Inps, Inail e dell’Agenzia delle entrate).
In alternativa, la domanda può essere presentata attraverso il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, oppure dagli sportelli dei patronati o degli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso in cui si chieda il pagamento del “bonus papà” al datore di lavoro, è a lui che bisognerà inviare la domanda in forma scritta. Tutti i dettagli sono riportati sul sito www.inps.it. (a.bag.)
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