E per gli amici a 4 zampe ci sono due spiagge libere

PESCARA. Sì ai cani in spiaggia, ma rispettando delle regole ben precise, indicate in una ordinanza comunale. L’accesso alle spiagge, sempre con l’uso del guinzaglio o della museruola, è consentito...
PESCARA. Sì ai cani in spiaggia, ma rispettando delle regole ben precise, indicate in una ordinanza comunale. L’accesso alle spiagge, sempre con l’uso del guinzaglio o della museruola, è consentito in città nelle spiagge libere tra Mare Blu e Fosso Vallelunga, Hawai-Pescespada e La Lampara e negli stabilimenti balneari che lo consentono. Quelli favorevoli ad accogliere gli animali da affezione devono esporre appositi cartelli contenenti le prescrizioni, sia per stare in spiaggia, sia per la corretta convivenza con i bagnanti. L’accesso e la permanenza sulle spiagge di cani e gatti sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A questo proposito, il proprietario o comunque chi li ha in custodia, deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni. Gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge. E non possono accedervi neppure gli animali di sesso femminile durante il periodo riproduttivo. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti a sanzioni amministrative.
Nell'ordinanza, emessa il 10 maggio, si fa inoltre presente che «nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica».
È sempre consentito l’accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i cani delle forze dell’ordine e, su autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio.
Per quanto riguarda le norme igieniche, il padrone deve rimuovere immediatamente le deiezioni dall’arenile. Dove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali «è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, nello specchio acqueo antistante le zone dedicate all’accoglienza del cane per una superficie max di 100 metri quadrati, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, e fuori delle fasce orarie di balneazione». Non possono invece per nessun motivo accedere a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi. L’ordinanza dice, inoltre, che «al fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali». I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro. (a.d.f.)

