E per le condanne richiamati tre disastri
Nelle motivazioni il ricordo dei terremoti dell’Aquila e San Giovanni di Puglia e della tragedia di Sarno
PESCARA. Nella sentenza sui 29 morti dell’hotel Rigopiano il 18 gennaio del 2017, il giudice Gianluca Sarandrea affronta la questione dell’«agente modello» portata alla sua attenzione dal procuratore Giuseppe Bellelli durante la requisitoria. E lo fa richiamando altri disastri come quello di Sarno, quello della scuola di San Giovanni di Puglia in occasione del terremoto del Molise del 2002, e anche il sisma dell’Aquila del 2009, esaminando anche le rispettive decisioni giurisprudenziali della Cassazione. E afferma che un primo punto fermo al riguardo si è avuto con la sentenza della Cassazione del 17 maggio 2006, «secondo la quale, in tema di delitti colposi, per verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo, occorre accertare, con valutazione “ex ante”, la prevedibilità dell’evento, giacché non può essere addebitato all’agente modello (l’amministratore di turno, ndc) di non aver previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere». Ed è probabilmente su questi argomenti che si incentrerà gran parte dell’appello della Procura.
Citando la sentenza di Sarno, il giudice afferma che «si è stabilito che l’accertamento della causalità tra l’omissione e l’evento va compiuto in termini di “elevata credibilità razionale”, nel senso che l’ipotesi scientifica deve avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse e ha statuito che l’addebito soggettivo dell’evento richiede che lo stesso sia non solo prevedibile, ma anche evitabile dall’agente con l’adozione di idonee regole cautelari», cosa che, stando alla sentenza, non poteva essere fatta per Rigopiano, rilanciando così il concetto dell’imprevedibilità della valanga in quelle circostanze.
Quello che invece poteva essere fatto e andava fatto, stando alla sentenza, era tenere percorribile l’unica strada di accesso e di fuga dal resort e disporre, con un’ordinanza sindacale, la chiusura dell’hotel. Da qui, le uniche tre condanne relative al disastro: quella del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta (2 anni e 8 mesi), e quelle del dirigente della Provincia, Paolo D’Incecco, e del suo funzionario, Mauro Di Blasio, a 3 anni e 4 mesi ciascuno, «per non aver predisposto un servizio di monitoraggio della percorribilità delle strade rientranti nel comparto della strada provinciale 8, non avendo assicurato la pulizia notturna dalla neve, anche attraverso la sostituzione della turbina Unimog fuori uso, ovvero non avendo chiuso al traffico veicolare il tratto stradale della provincia dal bivio Mirri a Rigopiano». E quindi impedito a ospiti e dipendenti di poter andar via dall’hotel dopo le scosse di terremoto. Entro 45 giorni dal deposito della sentenza dovranno essere presentati i ricorsi in appello. (m.cir.)

