Ecco cosa prevede l’articolo 270 bis:  pene fino a 15 anni

L’articolo 270 bis del codice penale, introdotto in Italia nel 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York, recita testualmente: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia...

L’articolo 270 bis del codice penale, introdotto in Italia nel 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle di New York, recita testualmente: «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale».