Elettori fuori sede o malati: ecco le procedure per votare

I chiarimenti utili per chi lavora o studia in altre regioni, chi è ricoverato o è disabile
PESCARA. L’esercizio del diritto di voto per gli abruzzesi fuori sede, gli elettori ricoverati in ospedale o bloccati in casa per infermità. Così come il diritto ad assere accompagnati nella cabina elettorale oppure la facoltà di esprimere la preferenza in una sezione diversa dalla propria. Quando è possibile farlo oppure non lo é? Il Centro oggi pubblica i chiarimenti a questi ed altri quesiti frequenti.
1)Dove e come si rinnova la tessera elettorale?
La tessera elettorale si rinnova nell'ufficio elettorale del comune di residenza. L’ufficio resterà aperto dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, quindi dalle 7 alle 23 di domenica 10 marzo.
2)È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Ma è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti in servizio di ordine pubblico votino nella sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti in altra sezione di quello stesso comune. 3)Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni regionali?
No, non è possibile. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori quali: i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i naviganti (marittimi e aviatori), purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.
4)Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.
5)Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?
La possibilità di votare all’estero per corrispondenza non è prevista per le elezioni regionali. Gli elettori regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) o temporaneamente all’estero per motivi di studio o di lavoro, per votare alle elezioni regionali del 10 marzo 2024, devono recarsi nella sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti.
6)Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all’estero che rientrano nel proprio Comune per votare alle elezioni regionali?
Sì. Agli elettori regolarmente iscritti all’Aire, i Comuni di iscrizione elettorale spediscono una cartolina-avviso che reca l’indicazione della data delle elezioni e dell’orario della votazione e che dà diritto alle agevolazioni di viaggio.
7)Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare per le elezioni regionali nel luogo di ricovero se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della Regione. Deve però presentare al sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
8)Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente. Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.
Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (Avd). Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Asl. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
9)Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della Asl e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
10) Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
Sono quelli ricompresi in una delle seguenti categorie: A) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché da non oltre tre anni, e purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore.
B) Tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare.
C) Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
11)Vorrei chiedere al mio Comune la carta d’identità elettronica (Cie). Se il 10 marzo prossimo non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della Cie?
Sì, può essere esibita la ricevuta della richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della Cie cui si riferisce.
12)È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio?
Sì, i delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, in ogni seggio elettorale, due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori della Regione.
13)I detenuti possono votare?
L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni regionali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della Regione.
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso.
14) Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
15)Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
16) Infinei minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.
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