Elezioni, il calendario con tutte le scadenze

Liste, ricorsi, divieti e scrutatori: ecco le 16 date da ricordare
L’AQUILA. Ecco il calendario del voto con le date da tenere bene a mente: in 16 punti, infatti, elenchiamo le scadenze dei principali adempimenti e divieti previsti per le elezioni in Abruzzo del presidente della giunta e del Consiglio regionale.
1)Giovedì 25 gennaio: scade il termine per la pubblicazione, mediante affissione a cura del sindaco del manifesto di convocazione dei Comizi elettorali con i quali viene dato avviso agli elettori della data della votazione per le elezioni di domenica 10 marzo 2024; scade il termine anche per: le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria; per l’iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune; per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un’altra sezione dello stesso comune. E inizia il periodo in cui è regolamentata la comunicazione politica radio-televisiva secondo la norma sulla par condicio.
2)Da venerdì 26 gennaio
fino a venerdì 9 febbraio: periodo nel quale ogni comune assicura agli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l’orario di apertura dei propri uffici.
3)Domenica 28 gennaio: scade il termine entro cui il presidente di ciascun Tribunale, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo di provincia, costituisce l’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni.
4)Martedì 30 gennaio: scade il termine entro cui il presidente della Corte d’appello dell’Aquila costituisce l’Ufficio centrale regionale per le elezioni.
5)Da martedì 30 gennaio
fino a lunedì 19 febbraio è il periodo entro il quale l’elettore che intende votare nel proprio domicilio, avendone i requisiti deve presentare domanda al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
6)Domenica 4 febbraio: scade il termine per l’Ufficiale elettorale, per compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione.
Il sindaco trasmette una copia dell’elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell’elenco è pubblicata nell’albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del Comune.
7)Da martedì 6 febbraio
fino a giovedì 8 febbraio: la giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con proprie liste.
8)Venerdì 9 febbraio: dalle ore 8 inizia la presentazione delle candidature a presidente della giunta regionale all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell’Aquila; e delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti. Lo stesso giorno scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative.
Sempre dal 9 febbraio: inizia il periodo di propaganda elettorale; di divieto di svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il lancio o il getto di volantini, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall’art. 7, comma 2 della Legge 130/1975; inizia la facoltà di tenere riunioni e comizi elettorali senza il preventivo avviso al Questore
9) Sabato 10 febbraio: alle ore 12 scade il termine per la presentazione delle candidature a presidente della Giunta regionale all’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello dell’Aquila, e delle liste per ogni circoscrizione dei candidati agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia.
Entro le 24 dello stesso giorno scade invece il termine entro il quale l’Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all’Ufficio centrale regionale le liste dei candidati, per l’eventuale cancellazione delle candidature, che eccedano il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione.
10) Domenica 11 febbraio: alle 12 scade il termine entro cui l’Ufficio centrale regionale procede all’esame e alla ammissione delle candidature e, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e le rinvia, così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali. Questi ultimi, a loro volta, verificano se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni delle quote rosa (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati); dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni stabilite al punto precedente; ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme; cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali sussistono le condizioni della incandidabilità.
Entro la stessa sera i delegati di ogni lista possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall’Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni che il medesimo abbia apportato alla rispettiva lista.
11) Lunedì 12 febbraio: l’Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante.
Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni: i delegati di lista possono ricorrere all’Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza, depositando il ricorso.
12) Mercoledì 14 febbraio: l’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi trasmessi dagli Uffici circoscrizionali; inoltre scade il termine entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all’estero la cartolina – avviso recante l’indicazione del tipo di elezione e della data di votazione.
13) Entro lunedì 19 febbraio la Commissione elettorale comunale nomina gli scrutatori.
14) Da sabato 24 febbraio scatta il divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni.
15) Giovedì 7 marzo: scade il termine entro il quale gli elettori ricoverati in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza .
16) Sabato 9 marzo: scatta infine il silenzio elettorale. Si vota solo un giorno, domenica 10 marzo dalle 7 alle 23.
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