Escursioni in montagna, le regole

8 Novembre 2020

Cosa cambia in Abruzzo (zona gialla): sono possibili ma con tre accortezze

L’AQUILA. Da quando è uscito il nuovo decreto, molti appassionati di trekking e frequentatori della montagna si stanno chiedendo se è ancora possibile andare a camminare lungo i sentieri. A chiarire gli effetti delle misure previste in materia, in base anche alle zone di rischio (gialla, arancione e rossa), è il Cai (Club Alpino Italiano).
ZONE GIALLE. Nelle regioni classificate con il colore giallo (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province Autonome di Trento e di Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto) valgono le disposizioni già comunicate dal Cai a seguito del Dpcm del 24 ottobre: «Le attività in montagna, sia dei singoli che delle Sezioni, si possono svolgere, solo con il più fermo rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del distanziamento e con il divieto di assembramento.
È però vietato recarsi in aree rosse o arancioni per praticare escursionismo o trekking. Come per le aree arancioni, poi, sono sospese le attività all’interno delle sedi sezionali, ma tale misura non può estendersi alla possibilità di accedervi e di gestire le segreterie per attività come il tesseramento».
ZONE ARANCIONI. Nelle regioni classificate con il colore arancione, «caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» (oggi Puglia e Sicilia), il divieto di spostamento in Comuni diversi da quello di residenza è valido salvo comprovate esigenze di lavoro, studio, salute o «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». Non essendo sospese in queste aree le attività motorie e sportive (con distanziamento e il divieto di assembramento), si deve ritenere che, nel caso in cui tali attività non possano essere svolte nel proprio Comune lo spostamento all’interno della propria regione, anche se sconsigliato, è da considerarsi possibile.
ZONE ROSSE. Nelle regioni classificate con il colore rosso, «caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» (oggi Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta), l’attività motoria è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione, a distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con l’obbligo di mascherina.
L’attività sportiva (nella quale rientra il trekking, come chiarito dalla circolare del Viminale del 16 ottobre) è consentita “esclusivamente all’aperto e in forma individuale”, solo all’interno del proprio Comune di residenza.
PRUDENZA. «In ogni caso e una volta di più» affermano il presidente generale del Cai, Vincenzo Torti e il direttore Andreina Maggiore «ci permettiamo di invitare tutti non solo al doveroso rispetto delle regole, ma anche ad adottare, pur in presenza di possibilità dal punto di vista normativo, comportamenti improntati alla prudenza, al senso di responsabilità e del reciproco rispetto, sui quali, ben più che sui meri divieti, potrà fondarsi un ritorno alla normalità anche per quanto attiene la frequentazione della montagna»