Fabrizia, riconosciuti i diritti al fratello

La ragazza uccisa a Berlino: il tribunale di Sulmona sentenzia che Gerardo Di Lorenzo deve avere il collocamento obbligatorio
SULMONA. Il fratello di Fabrizia Di Lorenzo ha diritto a un riconoscimento non economico da parte dello Stato che si sostanzia in un collocamento obbligatorio. Così ha sentenziato il giudice civile di Sulmona, Giuseppe Ferruccio, al termine di un processo che ha seguito un iter molto veloce come se la giustizia volesse rispettare il dolore più grande che esiste, e soprattutto riscattare lo Stato nei confronti della giovane abruzzese uccisa a Berlino da un terrorista dell’Isis il 19 dicembre del 2016.
I DUE RICORSI. Abbiamo letto la sentenza, depositata il 4 gennaio scorso. È assolutamente inedita e rappresenta un precedente in favore delle vittime del terrorismo. A promuovere la causa contro la prefettura dell’Aquila e il Ministero dell’Interno è stato Gerardo Di Lorenzo assistito dagli avvocati Alfonso Celotto e Sergio Della Rocca, dopo che il 29 aprile del 2017 il Tar Abruzzo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Come fratello di Fabrizia e componente del nucleo familiare di cui fanno parte i genitori Gaetano Di Lorenzo e Giovanna Frattaroli, Gerardo chiedeva di accertare il suo diritto a un collocamento obbligatorio. Un beneficio che rientra nella sfera del lavoro e la possibilità di ottenerlo da parte di categorie protette. Non si tratta di un risarcimento economico ma di una prerogativa prevista da una norma del 1998 che però gli era stato negata dalla prefettura.
ITER VELOCE. Il procedimento civile ha seguito tempi spediti, come prevede la norma che, in questi casi, fissa uno o al massimo due udienze intervallate da un periodo non superiore ai 45 giorni al termine del quale la causa viene assegnata a sentenza e decisa entro 4 mesi. Inoltre si è trattato di una causa che si colloca tra quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e quindi di competenza del luogo in cui ha residenza chi ricorre. Questo ha permesso che fosse il giudice di Sulmona a decidere dando un ulteriore valore simbolico alla decisione.
ENTRIAMO NEL MERITO. A pagina 4 della sentenza il giudice scrive che «la domanda è fondata e va conseguentemente accolta». Il perché è racchiuso nell’interpretazione che Giuseppe Ferruccio, con un approfondito studio durato tre mesi, ha voluto fare dell’articolo 1 di della legge 407/98, una norma secondo la quale anche i fratelli conviventi di vittime del terrorismo godono del diritto al collocamento obbligatorio. Ma non è stato facile sentenziarlo perché l’argomento è trattato da numerose leggi. E in questo caso si doveva stabilire chi, tra i potenziali destinatari, avesse più diritto al beneficio.
HA FATTO CHIAREZZA. Il giudice scrive che al collocamento obbligatorio hanno diritto le vittime primarie dell’attacco terroristico (nel caso in cui dovessero rimanere gravemente ferite), nonché il coniuge e i figli superstiti (se naturalmente questi ci sono), oppure tocca al fratello convivente e a carico, escludendo altri potenziali destinatari come i genitori della vittima. Ed è quest’ultimo il passaggio-chiave della sentenza in cui, interpretando la legge, viene stabilita la priorità del fratello sui genitori in base al tipo di beneficio, il collocamento obbligatorio, che assume importanza se a chiederlo è un giovane neo laureato in ingegneria.
L’AVVERBIO CHIAVE. Il giudice è arrivato al punto di interpretare dal punto vista semantico la legge nel passaggio in cui viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva “ovvero” dandogli come significato quello di “oppure” tra l’indicazione del coniuge e dei figli e quella del fratello convivente. È stato infine accertata la convivenza sotto lo stesso tetto di Gerardo e Fabrizia. Il primo infatti era tornato a Sulmona all’inizio del 2016 per preparare gli ultimi esami e redigere la tesi di laurea che stava per conseguire al Politecnico di Torino. Circostanze dimostrate in tribunale dalle testimonianze attendibili di uno zio e una vicina di casa, così come l’uso del Pc in quell’abitazione è stato considerato un’ulteriore prova di presenza.
IL PUNTO FERMO. L’ultimo elemento riguarda il concetto di fratello a carico oltre che convivente. All’epoca della morte della sorella, scrive il giudice, Gerardo era ancora uno studente universitario mentre Fabrizia si trovava Berlino per motivi di lavoro «ed è assai verosimile che contribuisse al pari dei genitori al menage familiare». La sentenza si conclude con una riflessione sul carattere sostanzialmente inedito della decisione. Che diventa un punto fermo per i diritti delle vittime del terrorismo.

