«Fidanzati rapinati per dispetto: il capobranco merita la condanna»

31 Luglio 2019

PESCARA. Quella lettera di pentimento, che l'imputato Filippo D'Aulisa lesse davanti ai giudici in tribunale e consegnò nelle mani delle due giovanissime parti offese, con la quale chiedeva scusa...

PESCARA. Quella lettera di pentimento, che l'imputato Filippo D'Aulisa lesse davanti ai giudici in tribunale e consegnò nelle mani delle due giovanissime parti offese, con la quale chiedeva scusa del suo comportamento aggressivo, è stata indubbiamente una confessione piena, ma gli ha permesso anche di ottenere le attenuanti generiche che altrimenti non avrebbe mai potuto avere. Stiamo parlando di quell'assurda aggressione del branco nei confronti di due fidanzatini minorenni che si verificò la notte del 21 ottobre 2018 in pieno centro a Pescara: lungo i portici di via Carducci.
In quattro finirono nei guai, compreso un minorenne del quale si è occupato il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Nelle motivazioni appena depositate in relazione alla condanna comminata a D'Aulisa (difeso dall'avvocatessa Federica Liberatore) per rapina e lesioni personali, il collegio dà dunque atto del comportamento dell'unico imputato che aveva scelto il rito ordinario (la ragazza del gruppo, Megan Giannini, patteggiò davanti al gup mentre Francesco Tiberi dovrà ancora discutere l'abbreviato): «Assumono importanza decisiva», scrive il collegio presieduto da Maria Michela Di Fine, «la giovane età dell'imputato», appena diciottenne, «unita al comportamento processuale assunto dal D'Aulisa nel corso del giudizio, sintomatico dell'intenzione di rimettere in discussione le proprie scelte comportamentali e di riconsiderare criticamente il proprio operato, al punto da ritenerlo meritevole della riduzione di pena».
Il pm Anna Benigni aveva richiesto 4 anni e mezzo di reclusione, il tribunale ha sentenziato invece una pena di 4 anni e 4 mesi, con il risarcimento dei danni alle parti offese costituite. Per il resto, nelle motivazioni, i giudici si sono soffermati quasi esclusivamente sulla questione della rapina della borsa della ragazza vittima di aggressione, reato più grave.
«La versione d'accusa», scrivono, «può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio, attesi i puntuali riscontri emersi dalle dichiarazioni rese dalle due parti offese». E poi ancora: «Le videoregistrazioni documentano compiutamente l'aggressione perpetrata nei confronti delle due vittime, anche se non hanno consentito di ricostruire con assoluta certezza, le ragioni che avevano dato origine a tale episodio di violenza».
E su questo punto il collegio richiama proprio la testimonianza dell'imputato.
«Il racconto delle persone offese risulta corroborato anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, il quale, pur avendo tentato, immediatamente dopo i fatti, di negare quanto a lui addebitato, contattando la vittima tramite Instagram nella speranza di addivenire a una soluzione amichevole, ha successivamente ammesso in dibattimento le proprie responsabilità».
Una confessione che faceva seguito alla lettera di pentimento nella quale affermava: «Chiedo scusa perché mi dispiace di aver scaricato la mia rabbia su di voi. Ho fatto una cosa davvero brutta. Io non ho mai menato a una femmina e invece quella sera l'ho fatto».
Poi nella sentenza c'è tutta la spiegazione tecnica sul perché della rapina. «Lo stesso D'Aulisa», scrivono i giudici, «ha dichiarato di aver preso la borsa della ragazza "per dispetto", a riprova dell'intento specifico di attribuire a tale gesto un valore dimostrativo, un segno della propria forza prevaricatrice, quella stessa forza che il prevenuto ha ostentato nei confronti delle due vittime, rivelando il proprio nome e cognome sin dall'inizio dell'aggressione, con un atteggiamento sprezzante e rivelatore del senso di impunità da lui percepito».
E i giudici aggiungono anche: «La particolare veemenza con la quale si è consumata l'aggressione, idonea a determinare la totale coartazione delle vittime, non solo è risultata strumentale alla sottrazione e all'impossessamento della borsa, ma ha oltrepassato di gran lunga i limiti della violenza necessaria e sufficiente ai fini della configurabilità del delitto di rapina».
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