Filovia, il Tar ferma i lavori «La sicurezza è a rischio»

Accolto il ricorso dei residenti della strada parco: servono nuovi pareri
PESCARA. «In conclusione il ricorso appare fondato nei termini illustrati, con assorbimento di tutte le ulteriori censure e deduzioni, atteso che, per tutto quanto rilevato, dovranno pronunciarsi sul progetto complessivo il Comitato Via e poi il Mit per il nulla osta di sicurezza, nel rispetto di quanto espresso nella presente sentenza». I giudici del tribunale amministrativo di Pescara danno ragione al Comitato Strada Parco Bene Comune che aveva impugnato la terza variante del progetto della filovia sull’ex tracciato ferroviario dismesso dalla fine degli anni ’80: una sentenza che blocca di fatto tutti i lavori. E il Tar “bacchetta” anche in maniera dura i soggetti che si sono alternati in questa lunghissima querelle amministrativa, primo fra tutti il ministero delle Infrastrutture.
Nelle 61 pagine della sentenza, i giudici (estensore Massimiliano Balloriani) ripercorrono tutte le tappe di questa vicenda dal 2000 fino ai giorni d’oggi, con passaggi estremamente significativi, riconoscendo la validità delle tesi del Comitato, assistito dagli avvocati Matteo e Claudio Di Tonno. «Non si può autorizzare la realizzazione di un progetto», dice la sentenza, «e neanche giustificare il conseguente impiego di denaro pubblico se non si stabilisce prima e con certezza che tale progetto è realizzabile nel rispetto dei canoni di sicurezza previsti dalla legge, non potendosi dunque rimandare continuamente tale verifica solo al completamento delle opere, con il rischio di accorgersi appunto solo dopo il loro completamento della impossibilità di messa in esercizio per errori già presenti in fase progettuale sul piano della sicurezza». Un passaggio che sintetizza un po’ tutta la vicenda in cui si sono registrate già due decisioni del Tar di Pescara. Tutta l’opera, secondo i giudici, andrebbe rivista per «la grave lacunosità della valutazione». I giudici chiariscono anche la questione del nulla osta ministeriale che non ha mai riguardato l’intera opera, ma solo la terza variante, «non essendo possibile concedere un nulla osta di sicurezza per la variante di un’opera senza averlo concesso in modo definitivo ed espresso per la parte già realizzata». E qui si innesca anche il problema del cambio del mezzo che dovrebbe percorrere il tracciato: «Sul piano logico, infatti, il nulla osta tecnico in materia di sicurezza non può riguardare solo il mezzo o solo le opere come monadi, ma deve necessariamente valutare anche, sul piano progettuale, la possibile interazione tra il mezzo e le opere infrastrutturali: dunque cambiando il mezzo deve essere verificata in che modo potrebbe cambiare di conseguenza, in dettaglio, ai fini della sicurezza, la interazione del nuovo mezzo nel tracciato dedicato, in quello promiscuo, con i pedoni ecc.». E richiamando «correttamente» le deduzioni dei ricorrenti, il Tar afferma che «i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità così come senza la Via sono annullabili per violazione di legge e pertanto sono invalidi». E quanto al cambio del mezzo i giudici sono chiarissimi: «Il mezzo ha dunque avuto un rilievo centrale, sia nella esigenza di effettuare le rilevanti modifiche infrastrutturali con la terza variante sia nelle precedenti analisi del Comitato Via, e dunque la sua sostituzione impone una rivalutazione complessiva dell’opera sotto il profilo ambientale che, come osservato, deve precedere il nulla osta di sicurezza pena la dedotta illegittimità di quest’ultimo».
I giudici spendono qualche parola anche sul finanziamento pubblico (48 milioni di euro stanziati a suo tempo), affermando che la questione «verrà portata all’esame dell’Autorità competente (Cipess), la quale dovrà pronunciarsi in merito alla perdurante finanziabilità dell’opera in esame». Il ricorso del Comitato era rivolto anche contro la Regione Abruzzo, l’azienda di trasporto Tua, i Comuni di Pescara e Montesilvano, quest’ultimo però non si è costituito in giudizio.

