Fisco, due mesi di tregua Chi può rinviare stangate

Prorogati al 31 agosto i termini dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni E l’Agenzia delle Entrate pubblica le risposte ai dieci dubbi più frequenti: eccole
PESCARA . Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate le Faq con le novità introdotte in materia di riscossione dal decreto “Lavoro” (dl numero. 99/2021), approdato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno scorso. In particolare, il provvedimento legislativo proroga al 31 agosto 2021 il termine finale dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, delle procedure di riscossione sia cautelari sia esecutive e della notifica degli atti.
Il decreto “Lavoro” dispone, inoltre, la sospensione al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza: la Pubblica amministrazione prima di disporre pagamenti, a qualsiasi titolo, superiori a 5mila euro, verifica se a carico del beneficiario sussistano debiti nei confronti della Pa. Vediamo nel dettaglio le novità più significative attraverso le risposte alle 10 domande più frequenti.
1 Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate Riscossione?
I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
2 Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 30 settembre 2021.
3 I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2021, vanno effettuati in un’unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2021.
4Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021)?
No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 - Agenzia delle entrate-Riscossione non ha notificato o notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
5 Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?
Il “Decreto Sostegni”, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute nell’originario piano di “Rottamazione-ter” (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre) e “Saldo e stralcio” (31 marzo e 31 luglio), ha fissato nuovi termini entro cui poter effettuare il pagamento per mantenere i benefici della misura agevolativa:
• il 31 luglio 2021 è il termine ultimo di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (dl numero 137/2020); possono usufruirne solo coloro che avevano effettuato tempestivamente i pagamenti di tutte le rate in scadenza nell’anno 2019.
• il 30 novembre 2021 è il termine ultimo di pagamento di tutte le rate in scadenza nel 2021; possono usufruirne solo coloro che effettueranno tempestivamente il pagamento entro il 31 luglio 2021, di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020.
6 Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 è sospeso. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2021. Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.
7 Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo 2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 settembre 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?
Sì. Il “Decreto Rilancio” ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
Pertanto, entro la scadenza del 30 settembre, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.
8 Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 agosto 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
9 Ho subìto il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto numero 34/2020.
Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?
Fino al 31 agosto 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto numero 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2021.
10 Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro.
La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’Agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’Agente della riscossione

