Flat tax al 15 e 20 per cento Beneficiari ed esclusi

Le due aliquote sono per coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni che abbiano ricavi non superiori a 65 mila euro e tra i 65mila e i 100mila euro
Tra le novità fiscali più rilevanti della bozza della Legge di Bilancio 2019, che ha iniziato a circolare lo scorso 23 ottobre e che esaminiamo parallelamente rispetto al Decreto fiscale (119/2018, v. oltre a questo inserto, Il Centro del 17 ottobre), troviamo la flat tax per professionisti, artigiani e commercianti, di cui molto si è parlato e scritto a partire dalle elezioni dello scorso aprile.
La nuova flat tax, prevista nel contratto di governo M5S-Lega, dovrebbe probabilmente configurarsi (nella versione definitiva, che troverà la luce entro la fine di dicembre 2018) come una sorta di dual tax, con due aliquote fisse al 15% e 20%. Essa dovrebbe, inoltre, stabilire scaglioni di reddito ed un nuovo sistema di deduzioni, in modo tale da garantire, al contempo, il rispetto del fondamentale principio di progressività (riconosciuto e tutelato dall’art. 53 comma 2 della Costituzione). La bozza della Legge di Bilancio che verrà fornisce, pertanto, significative indicazioni in proposito.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni dovrebbero fare riferimento al regime forfetario, con applicazione di un’aliquota del 15%, ove nell'anno precedente avessero conseguito ricavi o percepito compensi in misura non superiore a 65.000 euro (tenendo conto che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, dovrebbe assumersi la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate).
In ogni modo, non dovrebbero risultare in grado di avvalersi dell’estensione di tale regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipassero contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione.
Parimenti, non dovrebbero beneficiarne i soggetti che avessero percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che esercitassero attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
La bozza di Legge di Bilancio 2019, prevede, inoltre, un’ulteriore estensione del regime summenzionato. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel 2019 avessero conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.000 100.000 euro, potrebbero applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta (sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive) quantificata nella misura del 20%.
Nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, dovrebbero assumersi, ai fini della quantificazione, la somma dei ricavi e dei compensi riguardanti le diverse attività esercitate.
In ogni modo, dovrebbe essere preclusa l’applicazione dell’imposta sostitutiva forfetaria ad una pluralità di soggetti: alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; ai soggetti non residenti (ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Ue / See che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto); ai soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili esenti IVA, o di mezzi di trasporto nuovi; agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione; ai soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non dovrebbero essere assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. I contribuenti che applicassero l’imposta sostitutiva sarebbero esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, così come per il regime forfetario (fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 127/2015).
* Avvocato tributarista,
titolare dello Studio Legale
Tributario Torcello
in Montesilvano
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