Giochi del Mediterraneo Spunta l’Iva mai pagata: debito da 120mila euro

12 Dicembre 2023

Il Comitato Pescara 2009 deve versare l’importo all’Agenzia delle Entrate La Cassazione: detrazioni irregolari per gli acquisti, le fatture non si trovano

PESCARA. Sono passati 14 anni e si parla ancora dei Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009: oltre tremila atleti si sfidarono con l’Italia che soffiò il primato alla Francia e alla Spagna mettendosi al collo 176 medaglie (64 d’oro, 49 d’argento e 63 di bronzo). Di quell’edizione resta il ricordo del record del mondo sui 400 stile libero conquistato da Federica Pellegrini nell’acqua delle piscine Le Naiadi, oggi chiuse: bracciata dopo bracciata, in 4’oo’’41, la “Divina” del nuoto scaricò le crisi d’ansia sul fondo della vasca. E, insieme ai ricordi un po’ ingialliti della festa di sport e della mascotte A’uà, un orso appassionato di mare con maschera, boccaglio e infradito, rimane anche l’Iva da pagare, oltre a una lista di debiti: un conto di 120mila euro da versare all’Agenzia delle Entrate, oltre «al pagamento delle spese di lite» per altri 8mila euro. Per questo si parla ancora dei Giochi del Mediterraneo: atti giudiziari e non imprese sportive leggendarie.
È la Corte di Cassazione a svelare un meccanismo impossibile di detrazione dell’Iva: il Comitato organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo, all’epoca guidato da Mario Di Marco, non può sottrarsi al versamento dell’Iva perché, dicono gli atti, non esiste «alcuna prova della destinazione ad attività commerciale delle spese sostenute». Spese scaricate irregolarmente, così sostiene la Cassazione, ed è un’altra tegola che si abbatte sul Comitato di Pescara 2009 in liquidazione per i troppi debiti accumulati.
Quello della Cassazione è soltanto l’ultimo timbro su una lunga sequela di atti giudiziari, a partire dai verbali della guardia di finanza fino ai primi accertamenti fiscali e alle sentenze della commissione tributaria, sia provinciale che regionale, per l’Iva evasa nel 2007 e anche nel 2008. E questo iter durato 14 anni sfocia adesso in un verdetto senza appello: è «contrastante la detrazione dell’Iva con le risultanze della dichiarazione nella quale, nel quadro Ve, non si indica alcuna operazione imponibile Iva, recuperando detto importo». Cifre detratte senza pezze d’appoggio, dice la Cassazione che sembra disegnare il sospetto di presunti acquisti fantasma: «Dal registro degli acquisti si rilevano soltanto gli estremi delle fatture e la denominazione dei fornitori, ma nulla è dato riscontrare in ordine alla natura delle operazioni», dice la sentenza, «peraltro, agli atti del fascicolo non si rinvengono né il registro dei corrispettivi né le fatture che l’appellante afferma di aver depositato». L’ordinanza della Cassazione, firmata dal presidente della quinta sezione civile Lucio Luciotti, prosegue così: «Emerge quindi, sotto l’aspetto probatorio, anche una situazione di difetto di prova (della quale era onerato il contribuente) non solo in ordine alla natura preparatoria ed effettiva delle spese sostenute, la cui Iva era portata in detrazione, ma anche in ordine alla inerenza dei costi in parola riguardo all’attività esercitata; il contribuente, in altre parole, secondo la ctr non ha dato prova del collegamento tra i costi e l’attività d’impresa – anche quella programmata come da svolgersi nel futuro – perché non ha prodotto le fatture attestanti la tipologica dei costi».
La pronuncia della Cassazione poggia sulla sentenza della commissione tributaria che «ha escluso addirittura la prova dei costi, alla luce delle incompletezze documentali».