I dieci consigli per recarsi alle urne
Servono carta d’identità e tessera elettorale. Vietato portare telefonini in cabina
L’AQUILA. Tessere elettorali, schede, carte d’identità, voto per le persone non deambulanti. Di seguito alcune risposte a domande frequenti, per non sbagliare.
1) Tessera elettorale. Si rinnova al comune di residenza. L’ufficio elettorale resterà aperto dalle 9 alle 18 nei due giorni antecedenti il voto e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni: dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.
2) Sezioni elettorali. Il diritto di voto dev’essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. I componenti del seggio, i rappresentanti di lista e gli ufficiali e agenti in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione dove esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune. Possono votare in altra sezione gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.
3) Elettori non deambulanti. Chi rientra in questa categoria ed è iscritto in sezioni ubicate in edifici non accessibili con sedia a rotelle, possono votare in qualsiasi altra sezione del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Per votare servirà oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè la certificazione medica rilasciata dall’Asl oppure la copia autentica della patente di guida speciale.
4) Voto fuori residenza. Chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza non può votare in quel comune per le amministrative.
5) Voto dei ricoverati. L’elettore degente in ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. Deve presentare al sindaco una dichiarazione con la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare tramite il direttore amministrativo o il segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno prima del voto .
6) Voto diversamente abili. Possono essere accompagnati nella cabina solo gli elettori diversamente abili fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente. Voto assistito anche per chi, presentando la certificazione sanitaria, abbia ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (Avd). Votano con accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Asl – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva o sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica. Gli handicap di natura psichica hanno rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Nessun elettore può essere accompagnatore per più di un invalido.
7) Documenti d’identità. Quelli da presentare al momento del voto sono ricompresi in una delle tre categorie: carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare a assicuri l’identificazione dell’elettore; tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
8) Telefonino vietato. Non si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare, che va consegnato ai componenti del seggio prima di entrare. Previste sanzioni per chi non si adegua.
9) Voto ripetibile. Secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.
10) Voto senza minori. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé minori.(u.c.)

