Il dopo Superbonus: i nuovi adempimenti nel dossier dell’Ance

10 Aprile 2024

Cessione del credito e remissione in bonis: cosa prevede l’ultimo decreto. E in regione concluso il 93% dei cantieri

L'AQUILA . La stagione del Superbonus è definitivamente archiviata. Ma il governo ha previsto ulteriori interventi in materia di bonus edilizi e misure fiscali di interesse per il settore.
L'Ance ha raccolto, in un dossier molto dettagliato, tutte le novità introdotte dal decreto "Taglia Crediti": la guida contiene chiarimenti e approfondimenti sulle misure relative ai bonus fiscali in edilizia e su altre misure fiscali d’interesse per il settore. In particolare, gli interventi relativi ai bonus fiscali in edilizia, le limitazioni alle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura, l'eliminazione della "remissione in bonis", comunicazioni per usufruire del Superbonus, il divieto di compensazione in presenza di ruoli, nuove misure fiscali d’interesse, l'esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100mila euro e il monitoraggio della fruizione dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0.
CESSIONE DEL CREDITO
E SCONTO IN FATTURA.
La prima parte del dossier è dedicata all'eliminazione della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita.
Come evidenzia Ance, «per le zone colpite dal sisma, le opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, gli altri 330 per il terremoto 2016. Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura.
L’eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme. Tuttavia, per i casi che rientrano nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal decreto Cessioni (ad esempio condomini con delibera e Cilas ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all’ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.
Viene eliminata, inoltre, la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (da presentare entro il 15 ottobre 2024), mediante l’istituto della "remissione in bonis". Dal 4 aprile 2024, non è più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto. Resta però salva la possibilità, per il Sismabonus, di avvalersi della "remissione in bonis" per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori.
TUTTI I NUOVI
ADEMPIMENTI.
Coloro che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas oppure la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023 o coloro che dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la Cilas o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, dovranno presentare un'ulteriore comunicazione per il SuperEcobonus e il SuperSismabonus, contenenti i dati catastali dell’immobile, l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024 e di quelle che, prevedibilmente, saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e la percentuale della detrazione spettante.
La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Enea per il SuperEcobonus e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia per il SuperSismabonus.
In caso di omessa comunicazione le sanzioni vanno da un minimo di 10mila euro fino alla decadenza della fruizione del Superbonus. Infine, viene introdotto il divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in presenza di debiti d’imposta superiori a 100mila euro.
LA TRANSIZIONE 4.0.
Sono previsti crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali in chiave di transizione 4.0. Chi ne usufruisce ha l'obbligo di trasmettere in via telematica: una comunicazione preventiva, che ha come oggetto l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti. Va trasmessa anche la comunicazione di completamento degli investimenti qualora questi siano stati effettuati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024. Per il contenuto, le modalità ed i termini di invio delle comunicazioni verrà adottato uno specifico decreto dal ministero del Made in Italy.
L'invio della comunicazione è condizione necessaria per effettuare la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali acquistati nel 2023.
IL SUPERBONUS
IN ABRUZZO.
Ma qual è lo stato dell'arte dell'utilizzo del Superbonus in Abruzzo?
Dal report diffuso pochi gionri fa dall'Enea, l'Agenzia per le tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, sul Superbonus in Abruzzo - i cui numeri sono riferiti al 31 marzo scorso - si evince che gli edifici ristrutturati con il 110% sono, al momento, 14.714 per un totale di 4 miliardi 161 milioni 170mila euro di investimenti. Di questi, circa 4 miliardi e 127 milioni sono stati ammessi a detrazione.
Sono stati portati a conclusione i lavori nel 93% degli edifici interessati dal Superbonus. In particolare, il 91,3% dei 5.382 condomini, il 98% dei 7.064 edifici unifamiliari e il 98,4% delle 2.268 unità funzionalmente indipendenti. Ultimo dato: per i condomini la spesa media è stata di 580mila 23 euro, che scende a 115.911 euro per gli edifici unifamiliari e a 97mila 302 euro per le unità indipendenti.
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