Imu non versata: le sanzioni per chi pagherà in ritardo

27 Giugno 2024

Ci si potrà avvalere di sconti, entro i 2 anni, sulla penalità Il versamento dell’acconto 2024 è scaduto il 17 giugno

I contribuenti che non hanno versato l'acconto dell'Imu entro la scadenza prevista del 17 giugno scorso potranno avvalersi di sconti, entro i 2 anni, sulla penalità. Maggiori sono i giorni di ritardo e più alta è la percentuale di interessi da applicare sull'imposta. Il versamento dell'acconto sull'Imposta municipale propria per l'anno in corso è scaduto il 17 di questo mese: i contribuenti che non hanno corrisposto l'adempimento hanno la possibilità di regolarizzazione la posizione con il Fisco ricorrendo allo strumento del ravvedimento operoso. Il versamento dell'acconto riguarda proprietari, titolari di diritto reale di uso, usufrutto abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile, genitori assegnatari della casa familiare, concessionari di aree demaniali o locatari degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il pagamento non è dovuto per i proprietari di prime case, a meno che non sia considerata di lusso. Rientrano invece fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
ALIQUOTE IMU
Le aliquote sono fissate allo 0,5% per le prime case di lusso, 0,86% per altri immobili, inclusi i terreni fabbricabili, 0,86% per gli immobili ad uso produttivo, 0,76% per i terreni agricoli, 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e 0,1% per i fabbricati merce non locati. Tutte percentuali sulle quali possono intervenire i singoli Comuni, aumentandole o diminuendole, talvolta fino all’azzeramento. Per i versamenti in ritardo si deve corrispondere l’imposta dovuta, oltre alle sanzioni ridotte e agli interessi. La sanzione ordinaria vale fino al 30% dell'imposta dovuta, mentre la somma da corrispondere a titolo di interesse è calcolata per ciascun giorno di ritardo nel pagamento.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Lo strumento del ravvedimento operoso consente di pagare le sanzioni Imu in forma ridotta entro un arco temporale di 2 anni. Il peso della penalità varia in base al giorno in cui viene regolarizzata l'imposta. Il meccanismo "premia" i contribuenti che sanano prima la propria posizione. Il ravvedimento operoso super breve scatta nel caso di pagamento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista, di conseguenza entro il 1° luglio prossimo. In questo caso si applica una sanzione dello 0,1%. Il ravvedimento breve è, invece, previsto nel caso di pagamento entro 30 giorni dal termine ordinario. In questo caso si dovrà applicare la sanzione dell’1,5% dell’imposta originaria. Il ravvedimento medio interessa le regolarizzazioni tra il 31° e il 90° giorno di ritardo, con una sanzione dell’1,67%. Il ravvedimento “lungo”, con pagamento oltre il 90° giorno e fino ad un anno di ritardo, prevede il versamento di una sanzione del 3,75% dell’importo, mentre quello lunghissimo riguarda chi regolarizza il versamento dell'imposta tra il primo e secondo anno dalla scadenza. In questo caso la sanzione da pagare è ridotta di 1/7, ovvero al 4,29% del totale da pagare. Oltrepassati i 2 anni, al contribuente resta come ultima possibilità il ravvedimento operoso ultrabiennale: un questo caso la sanzione da corrispondere è ridotta al 5% dell’imposta originariamente dovuta, unitamente al pagamento degli interessi giornalieri da calcolare sulla base del tasso di riferimento annuale.