Inchiesta rifiuti, corruzione non provata

Per i giudici che hanno assolto tutti, compresi Cordoma e Sospiri, c’erano stretti interessi politici
PESCARA. Il 24 ottobre dello scorso anno il tribunale di Pescara scriveva la parola fine al presunto scandalo dei rifiuti di Montesilvano, mandando assolti tutti gli imputati (comprese le due società coinvolte come persone giuridiche, Deco spa ed Ecologica srl) e fra questi anche i due esponenti politici di maggior rilievo coinvolti, l'ex sindaco Pasquale Cordoma, e l'allora rappresentante del Partito delle Libertà, Lorenzo Sospiri, che nel 2008 veniva poi eletto in Regione (FI). Al centro dell’inchiesta e del processo, che si protrasse per un decennio (i fatti risalgono al 2008), i presunti favoritismi dei politici nei confronti del gruppo Di Zio che gestiva quasi in regime di monopolio lo smaltimento dei rifiuti.
Ma nei motivi della sentenza, depositati adesso dal collegio, pur affermando che «gli interessi politici ed il clima sono molto chiari», si precisa però che «i capi di imputazione così come costruiti non trovano rispondenza in fattispecie corruttive effettivamente conclamate». E nella sentenza si sottolinea che, nonostante tutto, «non è emersa la prova del paradigma corruttivo».
«Che vi fossero interessenze politiche tra Sospiri e Cordoma lo ha accertato l’ispettore Nonni: il primo sosteneva Cordoma e si frequentavano assiduamente. Certamente non si può negare che dietro tutta la vicenda e le dedotte illegittimità vi fossero interessi e intese di carattere politico, come emergenti dalle telefonate richiamate dai verbalizzanti». Al centro del processo c’era la gara per l’affidamento della raccolta dei rifiuti che andava rifatta, e che non trovava d’accordo il gruppo Di Zio che peraltro finanziava i politici con contributi peraltro regolarmente registrati. «Non si può negare», scrivono ancora i giudici, «che la necessità di indizione della gara nasceva da una normativa ambigua, anche nella parte relativa al presumibile termine di decadenza (quello sul quale batteva Di Zio ndr), e che dunque non è dato stabilire una correlazione di tipo corruttivo, come costruita nel capo di imputazione, tra la mancata indizione della gara e la mancata risoluzione di ulteriori criticità rispetto alle utilità che Ferdinando Ettore Di Zio, Ettore Paolo Di Zio e Giordano De Luca avrebbero garantito al Cordoma, al Sospiri e al Savini (che era presidente della Comunità Vestina e vice presidente di Ecoemme, la società che al 49,85 per cento era del Comune di Montesilvano, al 47,83 della Deco di Di Zio, e al 2,31 per cento della Comunità Montana Vestina ndr)». I giudici evidenziano gli originari rapporti conflittuali che esistevano tra Cordoma e Di Zio che poi cambiarono improvvisamente. «Il cambiamento, collocabile nel periodo della campagna elettorale, fu tale che i due erano diventati “pappa e ciccia”». Il problema principale era che, per come era composta la società, così come era emerso nel processo con l’audizione dei vari testimoni, «succedeva in sostanza che il Comune di Montesilvano risultava perennemente soccombente nei consigli di amministrazione poiché il membro nominato dalla Comunità votava sempre in favore della minoranza e non del Comune».
«Dalle risultanze istruttorie - si legge ancora nella sentenza - emerge anzitutto l’ambiguo comportamento del sindaco Cordoma il quale, dopo aver condiviso la prospettazione di necessità di indizione della gara e i rilievi di criticità sostenuti dal presidente Di Carlo, in qualche modo “cambiava bandiera”, tanto che la gara veniva indetta soltanto nel 2010. Le motivazioni di questa condotta si intuiscono essere di natura prettamente politica come si evidenzia in particolare dall'istruttoria dibattimentale». (m.cir.)

