Incidente per il tombino rotto, condannati Comune di Montesilvano e Italgas

Decisione del giudice di pace: i due enti non intervennero per riparare l’asfalto rotto, sono responsabili dell’incidente in moto e ora pagheranno i danni
MONTESILVANO. Nel 2011 è caduto con la moto per colpa dell’asfalto distrutto e di un tombino rotto: la ruota è finita nell’asfalto crepato di via Fosso Foreste intorno a un tombino del gas diventato un ostacolo impossibile da schivare. A quasi 5 anni, una sentenza del giudice di pace di Pescara ha stabilito che quell’incidente si poteva evitare e che la responsabilità è non soltanto del Comune di Montesilvano ma anche dell’Italgas. Comune e Italgas sono stati condannati a risarcire i danni a un giovane che si è ferito, tra fratture ed escoriazioni, riportando una prognosi di 45 giorni: quasi 5 mila euro di danni, per la moto rovinata e per le ferite riportate, e altri 1.600 per le spese legali.
«Questa ipotesi», recita la sentenza del giudice Anna Maria Bertucci Bellafante, «è diversa dal solito caso di tombino maltenuto». In realtà, l’obbligo di custodia che sembra riconducibile all’ente proprietario della strada è ugualmente preteso nei confronti del proprietario del tombino, l’Italgas». Sia il Comune che l’Italgas hanno lasciato un pericolo in strada. E l’hanno fatto su una strada che, dal 2010, sopporta anche il traffico della circonvallazione: «Entrambi», dice il giudice, «dovevano vigilare al fine di assicurare il regolare svolgimento della circolazione stradale in piena sicurezza: il Comune con riferimento al manto stradale e l’Italgas per la manutenzione riferita al ripristino del tombino a livello dell’asse stradale». E invece nessuno è intervenuto: lo hanno confermato, nel giudizio, anche i testimoni. Il giudice ha scritto: «È opportuno considerare che il soggetto responsabile (il Comune) ometteva di provvedere alla posizione di opportuna segnaletica e/o transenna che segnalasse l’esistenza del dissesto stradale, in modo da scongiurare qualsivoglia conseguenza a danno di terzi».
Comune e Italgas avrebbero potuto salvarsi dalla condanna solo provando il «caso fortuito» che può consistere «in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza».
Dopo la sentenza, il consiglio comunale ha approvato già il pagamento.
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