Indennità non dovute, l’Inps rivuole i soldi dai pensionati

25 Febbraio 2018

Accolto i ricorsi dell’Istituto di previdenza. E se gli anziani nel frattempo sono morti, a pagare saranno gli eredi

L’AQUILA . La Corte dei conti abruzzese aveva riconosciuto loro il diritto a ricevere dell’indennità integrativa speciale anche sulla seconda pensione. E l’Inps aveva pagato senza battere ciglio. Ora però, dopo aver fatto appello e ottenuto l’annullamento delle sentenze di primo grado, l’Istituto nazionale di previdenza sociale batte cassa e richiede le somme versate in precedenza. E se il pensionato non c’è più, a essere chiamati in causa sono gli eredi. È il senso di alcune sentenze, tutte le del 2018, pubblicate nei giorni scorsi. L’Inps, dopo aver vinto in appello, ha proposto nuovi giudizi, tornando davanti alla sezione abruzzese della Corte dei conti, per avere un titolo esecutivo e poter richiedere le somme, eventualmente anche agli eredi. R.P. si è “salvato”, nel senso che non è stato condannato a risarcire l’Istituto nazionale di previdenza sociale. Avendo rinunciato all’eredità della madre, infatti, «va dichiarato de plano il rigetto del ricorso», scrive il giudice Gerardo de Marco, «essendo incontestato e fuor di dubbio che il convenuto non riveste la qualità di erede». Anzi, l’Inps è stato anche condannato a pagare le spese di giudizio.
Non è andata così per altre tre pensionate, due delle quali non si sono neanche costituiti in giudizio. Si tratta di persone che sono ormai in pensione da circa 30 anni, come nel caso della donna pescarese condannata a versare quasi 113mila euro all’Inps, che già in precedenza aveva tentato di rientrare in possesso della somma attraverso un decreto ingiuntivo. La donna si era opposta e il giudice civile aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rimettendo di nuovo gli atti alla Corte dei conti. Ci sono poi due pensionate di Avezzano che dovranno restituire, rispettivamente, 85mila e 47mila euro, che stavolta non si sono costituite, e nei confronti delle quali l’Inps aveva già tentato il recupero in sede civile, sempre attraverso un decreto ingiuntivo.
«Le restituzioni che formano oggetto del presente giudizio», si legge nella sentenza, «non discendono da una erronea liquidazione della pensione, sulla quale il percipiente abbia fatto incolpevole affidamento, bensì scaturiscono da una sentenza provvisoriamente esecutiva», e poi annullata. Va da sé, sottolinea il giudice, che l’obbligo della restituzione «sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza». Non solo, perché le somme dovranno essere restituite al lordo, «perché la normativa tributaria mette a disposizione del pensionato contribuente la deduzione dal reddito delle somme che siano poi restituite all’erogatore».
Quindi, potranno compensarle con le tasse. Alcuni hanno già iniziato a restituire attraverso prelievo mensili sulla pensione. (a.bag.)