Infermieri, in 200 vincono il ricorso: il tempo della vestizione va pagato

10 Maggio 2020

PESCARA. Gli infermieri di Pescara vincono la loro guerra, che dura ormai da anni, per il riconoscimento del tempo utilizzato per la vestizione prima e dopo il turno, come tempo lavorato e quindi da...

PESCARA. Gli infermieri di Pescara vincono la loro guerra, che dura ormai da anni, per il riconoscimento del tempo utilizzato per la vestizione prima e dopo il turno, come tempo lavorato e quindi da retribuire.
Una guerra che l'avvocato Carmine Ciofani, uno dei primi legali a trattare questo argomento peraltro sollecitato dal sindacato provinciale infermieri Nursind guidato da Antonio Argentini e Antonio Santilli, è riuscito a vincere, trovando definitiva conferma in due sentenze della Corte di Cassazione che scrive la parola fine su questa diatriba che restituisce il maltolto ad una categoria che, oggi più che mai, è al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica per il Covid-19, che tante vittime ha fatto anche fra infermieri e medici. Ancor di più oggi dove i tempi di vestizione sono molto più lunghi e la necessità di assicurare la maggiore sicurezza possibile agli operatori sanitari impegnati in prima linea a stretto contatto con i malati Covid, diventa un elemento di primaria importanza. L'avvocato Ciofani in queste due sentenze ha rappresentato circa 200 infermieri che hanno dovuto lottare fino all’ultimo grado di giudizio per sentirsi riconosciuto un trattamento economico, per il quale avevano vinto in primo e secondo grado.
La Asl di Pescara, che a dire il vero fin dalla prima sentenza aveva provveduto a liquidare le spettanze dei ricorrenti (cosa che non avrebbero fatto altre Asl delle Marche, anche loro soccombenti su questa vicenda), ha cercato di opporsi fino alla fine, anche se la Suprema Corte ha scritto in sentenza, senza mezzi termini, che «le doglianze mosse al procedimento operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi deliberazione probatoria». Nulla è stato dunque portato a sostegno delle tesi della ricorrente Asl per cassare la sentenza di secondo grado favorevole agli infermieri. «L'attività di vestizione», scrivono i giudici, «attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene.
Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte della Asl».
Affermazioni che secondo la Cassazione non sono in contrasto, come sostenuto nei ricorsi, con altre sentenze dove si affermava che il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, e questo perché le sentenze più recenti pongono l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere».