L’interesse pubblico contro il privato

12 Dicembre 2022

La scheda sulla storia di un antico diritto collettivo nato per salvaguardare boschi e pascoli

PESCARA. Gli usi civici rappresentano un residuo di antiche forme di diritti di godimento collettivo su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, semina) spettanti ai membri di una comunità, su terreni di proprietà pubblica o di privati. Spesso, in questo secondo caso, si trattava di proprietà nobiliari di origine feudale.
Le sue radici quindi affondano prevalentemente nell'epoca medievale. E nella storia del territorio abruzzese hanno certamente determinato «la salvezza dei boschi e dei pascoli, la naturale – forse inconsapevole – tutela di valori ecologici», così scriveva il giurista Guido Cervati, nato a Napoli nel 1907 e morto a Roma ottant’anni dopo, ritenuto uno tra i più autorevoli esperti nei diritti delle terre pubbliche e di uso civico.
La destinazione di pubblico interesse di queste terre su cui grava o gravava l’uso civico è stata assicurata per anni dalla loro incommerciabilità e dalle misure di tutela amministrativa. Ma l'ostacolo che spesso questi vincoli costituivano per lo sviluppo fondiario ed agricolo in senso moderno, indirizzò il legislatore nel secolo scorso a decretare che tutti gli usi civici esistenti avrebbero dovuto essere rivendicati e regolarizzati dando la possibilità ai privati di affrancarli e, quindi, di trasformare il godimento collettivo in piena proprietà assoluta ed esclusiva. Compare così la figura di un magistrato detto Commissario agli usi civici, con lo scopo principale di organizzare e gestire il riscatto di tali usi.
Con leggi speciali, emanate tra il 1927 e il 1930, furono quindi predisposti i mezzi per la loro liquidazione che si attua mediante quote di compenso, con le quali, come si dice tecnicamente, il fondo viene affrancato. Il ricavato dal capitale di affrancazione dei canoni «per effetto di liquidazione di diritti, o per legittimazione di occupazioni, per quotizzazioni, per vendita dei terreni dichiarati alienabili, e per fitto dei terreni mutati di destinazione», va investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, con vincolo a favore della Regione, per essere destinato in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
Ai Comuni spetta la funzione di vigilanza sull’amministrazione di tali beni, che nel caso di beni di appartenenza frazionale sono gestiti da amministrazioni separate. Che possono essere per esempio cittadini di un comune che hanno diritto di far legna in un bosco o pascolare il gregge in un determinato possedimento. Mentre la possibilità di legittimare il passaggio da bene collettivo a fondo di proprietà privata in senso assoluto, dopo l’estinzione della figura del commissario, è stata finora appannaggio della Regione. Ma in Abruzzo lo sarà ancora per poco. Con la legge che domani verrà approvata, il potere infatti passa ai Comuni. (l.c.)
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