La doppia stangata per la stessa infrazione

Multato scrive al prefetto e al sindaco di Chieti: «Con l’autovelox torna l’antica tassa di pedaggio»
PESCARA . Due multe, la seconda molto più elevata della prima, riferite alla stessa infrazione. Lo raccont al Centro un lettore, R.F., con alle spalle «un milione di chilometri percorsi, senza aver mai causato incidenti, che ha pagato una multa ingiustamente e che si vede recapitare un seconda lettera dal corpo di polizia municipale, con la quale si pretende a una somma molto più elevata della multa già pagata». R.F. ha già inviato un reclamo al prefetto e al sindaco di Chieti. «Occorrerebbe un contabile per star dietro alle tante multe comminate per mezzo dell’autovelox di Chieti», si sfoga il lettore. «È sufficiente una distrazione che non faccia rallentare a 50 km/h, su un tratto di strada statale dove, per il resto, è ammessa la velocità di 90 km/h, per incorrere nella sanzione. Anticamente per attraversare un territorio occorreva pagare pedaggio. Oggi, l’autovelox ricopre la stessa funzione: obbliga alla tassa stradale». Il famoso «un fiorino», del film di Massimo Troisi, “Non ci resta che piangere”. «Il comune di Chieti non gestisce direttamente le multe, attività che, se messa in essere, potrebbe far guadagnare qualche famiglia teatina, ma le affida a un ufficio privato forestiero. Ciò che fa ancora più rabbia», aggiunge R.F., «è la necessità di dover fornire nuovamente generalità del guidatore, con l’ulteriore invio di raccomandata e aggravio di spese. Se, infatti, il conducente non è diverso dall’intestatario del veicolo, perché dover fornire dati già conosciuti? È scontato che alla guida è l’intestatario del veicolo, se non segue diversa precisazione. Ancora, perché dover elargire 14 euro a un privato che riscuote, per conto del comune, una multa di 28 euro? La spesa di esazione corrisponde al 50% del dovuto. Nessun ente esattore applica spese d’esazione così elevate. In questi termini si potrebbero quasi ravvisare gli estremi di danno all’erario comunale. A ciò si aggiunge che un privato non può detenere i dati del sottoscritto senza previa autorizzazione: è violazione della privacy».
La seconda multa è stata elevata, riferisce R.F., per non aver fornito la dichiarazione sulle generalità del conducente, e quindi non deriva da violazione di legge, «perché l’infrazione è stata commessa da un veicolo intestato ad un determinato soggetto che, se non comunica diversamente, se ne assume automaticamente la responsabilità». (a.bag.)

