«La ’Ndrangheta non c’entra con la morte di Straccia»

Il giudice archivia per la seconda volta l’inchiesta sulla morte dello studente Nessun credito alle parole di un pentito sul coinvolgimento di clan organizzati
PESCARA. «La morte di Roberto non appare caratterizzata in alcun modo da simbolica violenza mafiosa». Non ha dubbi il gip Gianluca Sarandrea e ieri, in 7 pagine di motivazioni, ha scritto la parola fine sul caso della morte di Roberto Straccia, lo studente di Moresco di 24 anni scomparso da Pescara il 14 dicembre del 2011 e il cui cadavere venne ritrovato sulla spiaggia di Bari il 7 gennaio 2012.
A opporsi alla richiesta di archiviazione del pm Giuseppe Bellelli, oggi procuratore capo a Sulmona, erano stati i genitori di Roberto che, tramite l'avvocato Marilena Mecchi, avevano sollevato diversi dubbi, tra cui l'ipotesi nata dalle dichiarazioni della fidanzata di un pentito di ’Ndrangheta secondo cui Roberto sarebbe stato ucciso da alcuni pregiudicati calabresi, indotti in errore dalla foto pubblicata sul profilo Facebook del ragazzo. Il gip ha archiviato il procedimento sostenendo che la tesi del presunto coinvolgimento della criminalità organizzata sarebbe destituita del «benché minimo fondamento».
Sarandrea, che aveva già archiviato una prima volta l'inchiesta per morte accidentale o per cause volontarie nell'estate del 2013, motiva la sua decisione spiegando che «oltre a doversi ribadire quanto già evidenziato nell'ordinanza del 21 giugno 2013 in merito all'esclusione di condotte violente causalmente ricollegabili alla morte di Roberto, va aggiunto come risulti difficilmente comprensibile ipotizzare che un'organizzazione che ha spesso mostrato capacità non comuni nel perseguire le proprie raccapriccianti finalità delittuose, come è dato evincere dall'osservazione delle cronache giudiziarie, avesse dapprima effettuato le ricerche (per acquisire quale dato?) negli uffici dell'anagrafe, senza curarsi peraltro dei sospetti che in tal modo avrebbe destato, per individuare la vittima designata; quindi in assenza della documentazione richiesta, avesse ripiegato sul social network Facebook effettuando una ricerca sulla base dei soli dati somatici ritenendo di aver individuato dunque il soggetto da colpire».
Per Sarandrea, «a sconfessare ulteriormente tale fantasiosa ricostruzione va poi considerato non solo come appare arduo comprendere come gli autori di tale azione, una volta scoperto l'errore, si siano potuti comunque sentire appagati dall'omicidio perpetrato, lasciando indenne la vittima designata (non essendovi notizia in senso contrario), ma poi non si comprenderebbero neppure le modalità operative dell'omicidio, dovendosi anzi evidenziare come costituisce dato tristemente noto come gli omicidi di criminalità organizzata avvengano ordinariamente seguendo "schemi" ben collaudati, connotati da violento ed efferato clamore quando volti ad affermare la caratura criminale degli autori o siano finalizzati a lanciare dei "messaggi" o, di contro, commessi in modo "silente" mediante l'occultamento di cadavere, rendendo difficoltoso anche il solo disvelamento dell'azione delittuosa realizzata. Ebbene, nessuna delle caratteristiche è ravvisabile» nel caso Straccia.
Il giudice, inoltre, sottolinea che «la matrice violenta di tale evento viene infatti chiaramente quanto fermamente esclusa dalle emergenze tecniche e in particolare dai rilievi autoptici, dove è stata espressamente esclusa la presenza di quadri patologici naturali, congeniti o acquisiti e lesioni traumatiche e loro esiti, recenti o pregresse o tracce di lesioni o segni riferibili a manovre di afferramento o di costrizione ipoteticamente poste in opera ante o post mortem, a meno di non voler ritenere che per compiere il delitto programmato, gli autori si siano limitati a spingere in acqua il giovane». Il gip affronta anche le altre questioni sollevate dall'avvocato Mecchi riguardo l'omessa analisi di tabulati; la necessità di disporre ulteriori accertamenti sulla sabbia trovata nella giacca dello studente; la questione della bustina di zucchero; le contraddizioni risultanti da alcune deposizioni; gli accessi riscontrati sul profilo Facebook del giovane in epoca successiva alla sua morte. Per Sarandrea a tali aspetti non possono essere attribuiti rilievi decisivi e conclude che non ci sono «concrete ragioni per disporre un approfondimento investigativo nei termini richiesti, in quanto lo stesso andrebbe ad innestarsi in un quadro di indagine che, pur nell'impossibilità di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Straccia, appare sotto il profilo dell'accertamento di condotte di rilievo penale, certamente completo ed esaustivo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

