La pensione anche dal nonno al nipote

Assegno di reversibilità: c’è un nuovo particolare requisito per chi può beneficiarne
PESCARA. Non saranno più solo le vedove o i figli con particolari requisiti a beneficiare della pensione di reversibilità, la forma di sostegno pensionistico riservata ai familiari superstiti di un pensionato o di un lavoratore deceduto. La Corte Costituzionale infatti ha previsto un salto di generazione (sentenza 88/2022) estendendo il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, purché orfani dei genitori e inabili al lavoro.
Nella prassi, però, tutto resta immutato. La reversibilità viene riconosciuta in caso di decesso del pensionato in favore del coniuge o l’unito civilmente; il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno di divorzio, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; i figli minorenni alla data del decesso del genitore; i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21esimo anno di età; e infine i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26esimo anno di età.
Per quanto riguarda gli importi, invece, la legge prevede che quelli della pensione di reversibilità riconosciuta ai superstiti si riducano in presenza di altri redditi. Il trattamento minimo di pensione varia ogni anno, perché soggetto a perequazione. Quest’anno è pari a 515,58 euro mensili, 6.702,54 euro annui, e i limiti sono i seguenti: nessun taglio in caso di redditi non superiori a 20.489,82 euro; meno 25% per i redditi compresi tra 20.489,82 e 27.319,76 euro; meno 40% per redditi tra 27.319,76 e 34.149,70 euro e infine meno 50% per redditi superiori a 34.149,70 euro. (u.c.)

