La raccomandata arriva già aperta il giudice condanna la banca
La titolare di un ristorante di Città Sant’Angelo riceve la lettera di revoca degli assegni visibile a tutti La sentenza gli accorda il danno all’immagine: «Lese reputazione e dignità dell’attività commerciale»
PESCARA. Riceve nel suo bar una raccomandata con preavviso di revoca degli assegni per mancanza di fondi. Nulla da eccepire, per la titolare di un bar-ristorante di Città Sant’Angelo, che però ha contestato alla banca che quella raccomandata era stata consegnata aperta, visibile a tutti e alla presenza di più persone. A quel punto la titolare dell’attività di ristorazione di Città Sant’Angelo ha visto la reputazione della sua attività venire meno e si è rivolta all’avvocato Antonio Del Vecchio che ha avviato la causa contro la filiale di Montesilvano della Banca popolare di Lanciano e Sulmona. Per il giudice di pace la privacy sarebbe stata violata e, così, ha accolto la domanda della donna condannando la banca al risarcimento di 600 euro, cifra simbolica che però ha riconosciuto alla donna il diritto alla tutela dei suoi dati.
Accade che la titolare di un bar e ristorante riceva nella sua attività, com’è ricostruito nella sentenza del giudice di pace Fabrizio Straccialini, «tre raccomandate con preavviso di revoca all’emissione di assegni di cui una aperta, senza busta e con il destinatario leggibile». Ancora, ricostruisce la sentenza, quella raccomandata non avrebbe in pratica avuto segreti con il destinatario, il mittente e l’oggetto visibili. Secondo la donna, residente a Collecorvino ma con un’attività a Città Sant’Angelo, la «consegna era avvenuta alla presenza di più persone all’interno dell’esercizio commerciale» e, infatti, durante lo svolgimento del processo è stata chiamata a testimoniare anche una cliente che quel giorno si trovava nel bar e, come specifica la sentenza, «aveva visto sul bancone la lettera raccomandata della banca Bls». L’istituto di credito, durante lo svolgimento del processo, si è difeso dicendo «di aver adottato tutte le cautele nel trattamento dei dati personali e che le missive erano state adeguatamente sigillate in modo da non rendere visibile il relativo contenuto». Ma il giudice non ha accolto la tesi della Banca popolare di Lanciano e Sulmona scrivendo nella sentenza che «inviare una comunicazione visibile a chiunque significa arrecare un danno all’immagine e alla reputazione. Il danno derivante», prosegue il giudice di pace, «è innanzitutto alla dignità dell’interessato quale diritto assoluto costituzionalmente garantito». La sentenza racconta anche come l’attività commerciale di Città Sant’Angelo si trovi in una situazione di difficoltà economica ma «questo non significa», sottolinea Straccialini, «che una banca possa trattare i suoi dati personali con leggerezza e in spregio delle relativa normale a tutela della riservatezza». Per questi motivi la Bls, filiale di Montesilvano, è stata condannata a risarcire la titolare del bar.
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