La Regione dà il via libera alla stagione balneare 2024

Tra i divieti c’è anche quello di fumare nei 5 metri di transito della battigia
PESCARA. La Regione ha dato il via libera alla stagione balneare 2024 che va dal 6 marzo e il 24 novembre. L’ordinanza che disciplina l’esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese è stata firmata dalla responsabile dell’ufficio regionale Demanio marittimo, Laura Antosa, e dal dirigente del servizio Pianificazione territoriale e Paesaggio, Dario Ciamponi. Tra i divieti spicca quello riservato ai fumatori che dovranno categoricamente rinunciare alla sigaretta nel tratto di libero transito della battigia. Ecco di seguito il quadro completo dell’ordinanza.
REGOLE GENERALI
Nell’esercizio delle attività si prevedono molte prescrizioni a partire dalle attività commerciali che possono essere esercitate durante tutto l’anno attenendosi però alle previsioni dei piani commerciali e alle modalità delle licenze di pubblico esercizio rilasciate dai Comuni. Inoltre, dalla data di efficacia dell’ordinanza, è possibile avviare le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), nel rispetto delle prescrizioni nelle aree con presenza di Fratino e di vegetazione e formazioni dunali. Ma le attività devono obbligatoriamente essere concluse entro il 31 maggio.
Strutture mobili e attrezzature balneari dovranno essere rimosse entro il 24 novembre. Anche se, durante il periodo invernale, dal 25 novembre 2024 al 5 marzo 2025, agli stabilimenti balneari è consentito effettuare il cosiddetto “Mare d’inverno”, ovvero l’apertura al pubblico per fini sanitari ed elioterapici, con la prescrizione dell’uso di una superficie massima di 1.000 mq dell’area in concessione. Anche le aree attrezzate per giochi-bimbi potranno essere mantenute a disposizione della collettività a titolo gratuito dal 15 settembre 2024 al 5 marzo 2025, adeguatamente garantite da polizza assicurativa e mantenute in condizioni di decoro e pulizia. Dal 1° giugno al 15 settembre, ovvero durante il periodo di balneazione, deve essere garantito il servizio di assistenza alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali e/o dei comuni per le spiagge libere. Così come i concessionari, nell’arco della stagione balneare, devono garantire la propria attività almeno dal 1° giugno al 31 agosto e, in caso di documentata impossibilità all’esercizio dell’attività, è prescritto l’impegno a mantenere l’arenile in stato di decoro. Passiamo al divieto di fare bagni: le disposizioni sulla balneabilità delle acque regionali verranno deliberate dalla giunta regionale e saranno oggetto di apposite ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri (vedi l’articolo in basso).
LA SICUREZZA
Le prescrizioni relative al salvataggio, l’occupazione della fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia e l’uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti emanati dalle autorità marittime competenti (Ordinanza Sicurezza 2024). Nella fascia di 5 metri dalla battigia è comunque vietato: stazionare per prendere il sole al fine di consentire il libero transito; svolgere attività commerciale; la permanenza di scafi, salvo che per gli scafi del salvataggio.
L'USO DELLE SPIAGGE
È sempre vietato sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione: campeggiare e/o pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature, previa installazione di apposita segnaletica da apporsi a carico del Comune; adibire ad uso alloggio, pernottamento e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini, i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività; usare e/o detenere all’interno dei locali elencati al comma precedente: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che possa costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità; abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste; realizzare opere e/o installazioni che possano costituire impedimento o pregiudizio per la fruizione e l’accessibilità delle aree demaniali da parte di persone con disabilità; realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell’autorità competente; è fatta eccezione per l’installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini; occupare il suolo demaniale marittimo - previa segnaletica a carico di ogni Comune costiero - con automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere; attrezzature, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d’acqua, attrezzi o strumenti da pesca) se non in appositi rastrelliere e/o spazi predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio; tirare a secco barche o natanti salvo che nelle aree a ciò destinate; effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione di imbarcazioni in violazione delle norme in materia di tutela ambientale; accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati. Ed è anche vietato lo svolgimento in spiaggia e in mare di spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell’autorità.
GLI ALTRI DIVIETI
È vietato inoltre: utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto senza il consenso del concessionario; praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti; sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con droni, laddove siano presenti persone o assembramenti di persone, fatti salvi sorvoli preventivamente autorizzati dagli enti territoriali competenti; esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio - nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli sia in forma fissa che itinerante, sullo specchio acqueo riservato alla balneazione, senza le preventive autorizzazioni da parte degli enti competenti.
E ancora: è vietato tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; nei tratti di spiaggia libera, lasciare oltre il tramonto attrezzatura da spiaggia (ombrelloni, tende, lettini, sdraio, sedie, o qualsiasi altra struttura) che sarà considerata materiale di abbandono e pertanto trattata come rifiuto; spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.); nelle aree in concessione, effettuare operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione. E infine non si può fumare nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione, nei pressi delle aree giochi per bambini e nelle aree e riserve marine protette.
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