Le regole: sarà obbligatoria dal 1° ottobre

22 Settembre 2024

Ha un punteggio iniziale di 30 crediti, prevede un anno di sospensione in caso di incidenti mortali

PESCARA. La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre prossimo ed è rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti. Ne occorrono almeno 15 per operare in un cantiere edile. La domanda va presentata sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi, il possesso del Durc.
Tra la domanda e il rilascio è possibile lavorare. Alcuni requisiti richiesti possono essere autocertificati (iscrizione alla Camera di commercio, possesso del Durc valido, della certificazione di regolarità fiscale, se previsto), per altri basta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi, possesso di Duvri valido, designazione Rspp se previsto).
Ma la patente viene revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità della dichiarazione; dopo 12 mesi dalla revoca si può comunque richiedere il rilascio di una nuova patente.
La sospensione della patente a crediti è obbligatoria per un massimo 12 mesi in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente. L’adozione del provvedimento cautelare di sospensione è obbligatoria, fatta diversa valutazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La sospensione è invece possibile fino a 12 mesi nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte.
La durata della sospensione, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
Al rilascio della patente, si diceva, è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi. All’adozione iniziale di 30 crediti si possono infatti aggiungere 10 crediti al momento del rilascio in base alla data di iscrizione alla Camera di commercio a cui si può sommare un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, in mancanza di provvedimenti di decurtazione, sino ad un massimo di 20 crediti; a questi si possono altri 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti in formazione 4.0. In particolare fino a 30 sono attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro (come gli investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri). E fino a 10 crediti per attività, investimenti, formazione aggiuntivi (possesso di Certificazione Soa di I e II classifica; applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera).
In caso di decurtazione, invece, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Inail, «tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove si è verificata la violazione, e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro». (l.c.)
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